L’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente con residenza fiscale in Svizzera
Il contribuente che risiede all’estero e che possiede un immobile in Italia, può sfruttare il bonus ristrutturazione?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 273/2025 con il quale l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un parere molto risicato che si è limitato ad analizzare l’eventuale applicazione del bonus all’abitazione principale o alla «seconda casa».
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
Il Bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione è regolato dall’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR.
Tra gli interventi agevolati con il bonus rientrano ex articolo 3 del Dpr n. 380/2001:
- manutenzione ordinaria (lettera a DPR 380/2001)
- manutenzione straordinaria (lettera b)
- restauro e risanamento conservativo (lettera c)
- ristrutturazione edilizia (lettera d).
La manutenzione ordinaria riguarda le sole parti comuni condominiali. Può essere agevolata anche per le singole abitazioni laddove faccia parte di una ristrutturazione più complessa.
Tra i beneficiari rientra anche il familiare convivente.
Per le spese 2025, la detrazione è pari al:
- 50% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
- 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Tale impostazione è stata ribadita nella recente guida sul bonus ristrutturazione.
Il DdL di bilancio 2026 a oggi conferma le regole 2025.
Il Bonus ristrutturazione per il residente all’estero con casa in Italia
Il caso analizzato con la risposta n° 273/2025 sul bonus ristrutturazione ha ad oggetto: Interventi di cui all’articolo 16–bis del TUIR su un immobile situato in Italia di proprietà di un soggetto non residente. Rispetto della condizione di abitazione principale e misura della detrazione. Articolo 1, comma 55, lett. b), n. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
In particolare, un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera ha chiesto di sapere se per il suo immobile situato in Italia e oggetto di recente ristrutturazione possa o meno sfruttare il bonus ristrutturazione al 50% (abitazione principale) considerando che la casa viene utilizzata «nei periodi di soggiorno in Italia per motivi personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali»
La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ritiene che nella situazione descritta si deve considerare che:
- come da circolare n. 8/2025, per abitazione principale si intende l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- con la risoluzione n. 136/2008, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato, tra l’altro, che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale.
Da qui, nel caso di specie, il contribuente residente all’estero potrà accedere solo alla detrazione ridotta al 36% per le spese sostenute nel 2025.
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