Bonus Renzi non pagato dal datore di lavoro, come recuperarlo con il 730/2023

Simone Micocci

10/05/2023

10/05/2023 - 16:10

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Se l’ex bonus Renzi, oggi trattamento integrativo di 100 euro, non è stato pagato in busta paga, può essere recuperato dal modello 730/2023. Qui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Renzi non pagato dal datore di lavoro, come recuperarlo con il 730/2023

È tempo di dichiarazione dei redditi e per alcuni lavoratori questa è l’occasione per recuperare il trattamento integrativo conosciuto anche come “ex bonus Renzi” laddove non sia stato pagato in busta paga nell’anno di riferimento.

La storia del bonus Renzi appare alquanto articolata. Istituito dall’articolo 1 del decreto n. 66 del 24 aprile 2014, sotto forma di credito d’imposta nella misura di 80 euro mensili, è stato poi sostituito dall’articolo 1 del decreto n. 21 del 2020 con un trattamento integrativo di 100 euro mensili, riconosciuto in busta paga - e quindi anticipato dal datore di lavoro - a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro, limite che per effetto della legge di Bilancio 2022 - n. 234/2021 - dal 2022 è stato ridotto a 15.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Oggi, così come lo scorso anno, possono quindi godere dell’ex bonus Renzi solamente i lavoratori con reddito annuo inferiore a 15 mila euro. Ciò significa che laddove sia stato anticipato in busta paga e alla fine dell’anno ne risulti un superamento della suddetta soglia, bisognerà restituirne tutta o una parte.

È proprio per evitare che ciò succeda che molti lavoratori hanno scelto in principio di rinunciare al bonus 100 euro pagato in busta paga in quanto temono di non rientrare nella soglia sopra indicata. Rinunciarvi, però, non significa che non si possa recuperare qualora alla fine dell’anno ci si renda conto di aver percepito un reddito al di sotto dei 15 mila euro.

A tal proposito, chi pur avendone avuto diritto non ha ricevuto il bonus 100 euro dal datore di lavoro, può approfittare della dichiarazione dei redditi (qui le scadenze) per recuperare quanto di diritto, sia con modello 730/2023 che con il modello Redditi Pf. D’altronde, la dichiarazione dei redditi rappresenta il momento in cui il contribuente calcola effettivamente le imposte dovute, così come i bonus e le detrazioni fiscali spettanti. Nel modello 730 entra quindi anche il recupero del bonus Irpef non erogato dal datore di lavoro, per una cifra che può arrivare a 1.200 euro complessivi.

Lo stesso vale per quei lavoratori che appartengono a quelle categorie in cui il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta, come ad esempio per i lavoratori domestici come colf e badanti: Per questi, dunque, la dichiarazione dei redditi è l’unico modo utile per recuperare il trattamento integrativo che non viene mai pagato in busta paga.

Bonus Renzi non goduto nel 2022: chi può recuperarlo in dichiarazione dei redditi

Come anticipato, la normativa che regola il diritto al bonus Renzi, oggi chiamato trattamento integrativo, è stata rivista con la riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio scorso. Nel modificare il sistema delle detrazioni da lavoro dipendente, infatti, il diritto al trattamento integrativo è stato mantenuto solamente per i redditi inferiori a 15.000 euro, con l’esclusione degli incapienti ossia i contribuenti con redditi esenti Irpef in quanto non superiori all’importo di 8.174 euro.

Dunque, per chi nel 2021 ha soddisfatto i suddetti requisiti ma per un qualsiasi motivo non ha beneficiato del trattamento integrativo di 100 euro, la dichiarazione dei redditi è lo strumento adatto per recuperare quanto spetta.

Come recuperare il trattamento integrativo in dichiarazione dei redditi con modello 730/2023

È la Sezione V del quadro C del modello 730/2023 lo spazio dedicato al trattamento integrativo. Qui sarà necessario indicare i dati riportati nella Certificazione Unica, al fine di recuperare l’importo non ricevuto mensilmente in busta paga, fino a un massimo ai 1.200 euro per l’anno 2022.

In questo spazio, infatti, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo dunque conto di tutti i redditi dichiarati, i quali verranno indicati nel cosiddetto prospetto di liquidazione - il modello 730-3 - che viene rilasciato al dichiarante una volta effettuato il calcolo delle imposte. Per questo motivo, se il datore di lavoro non dovesse aver erogato, in tutto o in parte, il trattamento integrativo ex bonus Renzi, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà qual è l’ammontare spettante con la dichiarazione.

A tal proposito, per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente l’ammontare del trattamento integrativo, o comunque dell’ulteriore detrazione, i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.37.

Ecco le istruzioni passo per passo come indicate nella guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi con modello 730/2023:

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale
Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2023);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportarela quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

  • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
  • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  • nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
  • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

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