Bonus mobili 2016: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Giuseppe Guarasci

23 Giugno 2016 - 18:31

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La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti di Telecatasto 2016, fornisce importanti chiarimenti in merito al bonus mobili 2016.

Bonus mobili 2016: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n° 27/E del 13 giugno 2016, in risposta ai quesiti posti in occasione del Telecatasto 2016, è ritornata sulla disciplina del bonus mobili per l’anno 2016 fornendo un preciso chiarimento in merito al mantenimento o meno del requisito soggettivo (la spesa dei mobili deve essere “agganciata” ad una spesa per ristrutturazioni) previsto ai fini della detrazione, nel caso di acquisto di un immobile già interamente ristrutturato.
Ricordiamo che, il bonus mobili, introdotto con l’art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, prevede la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, subordinando il sostenimento di tali spese, con le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la relativa detrazione Irpef del 50%.

Di seguito tutti i dettagli sui chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina del bonus mobili 2016.

Bonus mobili 2016: i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 27/E del 13 giugno, in risposta ai quesiti posti in occasione di Telecatasto 2016, è ritornata sulla disciplina del bonus mobili per l’anno 2016 fornendo un preciso chiarimento in merito al mantenimento o meno del requisito soggettivo previsto ai fini della detrazione, nel caso di acquisto di un immobile già interamente ristrutturato.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra gli interventi che consentono l’applicazione del bonus mobili vi è anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

Ecco il quesito posto durante il Telecatasto 2016:

Chi acquista un’abitazione interamente ristrutturata, beneficiando della detrazione Irpef del 50%, può arredarla usufruendo del bonus mobili e grandi elettrodomestici? Il dubbio arriva dalla risposta del 20 gennaio 2015 ad una Faq del sito delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2015), dove, dopo aver detto che “l’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili”, viene precisato che per la circolare n. 29/E del 2013 “il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all’articolo 16-bis, TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi”. Ci si è dimenticati, quindi, che la suddetta circolare comprendeva anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di
costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie (articolo 16-bis, comma 3,
Tuir)
”.

Ed ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare:

Si ribadisce quanto già chiarito con la citata circolare n. 29/E del 2013 che include, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Come è possibile vedere all’interno del quesito del Telecatasto 2016, il dubbio chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nasce da una precedente risposta ad una Faq secondo la quale l’installazione di un allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili, facendo riferimento si alla circolare Circolare n. 29/E del 2013 ma dimenticando che già la suddetta circolare comprendeva anche l’ipotesi dell’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
Viene ribadito quindi che tra gli interventi che consentono l’applicazione del bonus mobili vi è anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

In cosa consiste il bonus mobili

Il bonus mobili 2016 è una misura di agevolazione fiscale a favore di quanti realizzano interventi di ristrutturazione edilizia rientranti tra quelli compresi nella detrazione del 50% sull’imponibile IRPEF.
Esso consente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi fino al 50% delle spese per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’unità immobiliare oggetto dei lavori o le parti comuni del condominio fino a una spesa massima di 10.000 euro (o 16.000 per le giovani coppie), rimborsabili in 10 rate annue di pari importo.
L’ultima manovra finanziaria la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, ha inoltre aggiunto un’ulteriore possibilità, ossia quella di estendere l’agevolazione sull’acquisto anche alle giovani coppie under 35.
Riepilogando per usufruire della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il presupposto oggettivo è quello di subordinare tale spesa al sostenimento di spese, per le quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16 bis Tuir.

Inoltre, l’art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, prevede espressamente che l’acquisto di detti mobili ed elettrodomestici sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Di conseguenza, per fruire della detrazione in esame, può costituire valido
presupposto l’effettuazione di interventi edilizi su:

  • singole unità immobiliari residenziali;
  • parti comuni di edifici residenziali (di cui all’art. 1117 del codice civile).

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