Bonus facciate, come fare per usarlo anche nel 2022? Le novità dal MEF

Rosaria Imparato

21 Ottobre 2021 - 12:13

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Dall’interrogazione al Ministero dell’Economia arrivano chiarimenti sul bonus facciate: si può usare anche nel 2022 se viene pagato il saldo prima della scadenza. I dettagli e le novità.

Bonus facciate, come fare per usarlo anche nel 2022? Le novità dal MEF

Il bonus facciate per ora è escluso dalla proroga al 2022. A darne notizia (o meglio, a notificarne l’assenza) è stato il Documento Programmatico di Bilancio, il cui testo fa da cornice per la Legge di Bilancio. Tuttavia, c’è ancora un modo per poterlo usare anche il prossimo anno.

La manovra 2022 quindi potenzialmente cancellerà il bonus facciate, l’agevolazione che consente -fino al 31 dicembre 2021- di effettuare i lavori di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici, portando in detrazione il 90% delle spese. Visto che la normativa che regola il bonus non prevede un tetto massimo di spesa, si può facilmente intuire come mai sia stata l’unica agevolazione a non essere confermata per il prossimo anno.

Nel frattempo, il Ministero dell’Economia ha pubblicato il testo del DPB, e alcuni chiarimenti in merito sono arrivato con l’interrogazione al sottosegretario MEF del 20 ottobre: vediamo in quali casi si può usare il bonus facciate anche nel 2022.

Bonus facciate, come fare per usarlo anche nel 2022

Ad aprire alla possibilità di continuare a poter usare il bonus facciate anche nel 2022 è lo stesso Ministero dell’Economia, ma devono esserci determinate condizioni. I chiarimenti sono arrivati nel corso del question time del 20 ottobre, durante il quale il sottosegretario MEF Freni ha risposto a una domanda posta da Fragomeli e Nardi del PD.

La domanda riguardava il caso dell’applicazione dello sconto in fattura da parte della ditta e del pagamento dei lavori entro la scadenza del 31 dicembre, senza che sia necessario presentare il SAL (stato di avanzamento lavori).

Secondo il Ministero dell’Economia, si può:

“optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”

La risposta del MEF si allinea con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare dalla circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, in cui viene precisato che in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 - compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate - è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori.

Riassumendo, quindi, se il contribuente che ha lavori in corso col bonus facciate salda la fattura (a prescindere dallo stato dei lavori) può completare gli interventi anche dopo il pagamento, quindi nel 2022.

Bonus facciate in bilico nel 2022: cosa succederà in Legge di Bilancio?

Sul bonus facciate lo scontro in Parlamento è aperto: è una delle agevolazioni più richieste dai contribuenti, che fa lavorare molto le imprese e allo stesso tempo contribuisce al decoro urbano.

I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:

  • interventi sulle strutture opache della facciata;
  • lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche le spese per:

  • l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini, sono state riprese dal Sole 24 Ore del 21 ottobre:

“È una misura che sta funzionando fa lavorare le imprese e rende più belli borghi e città, dai centri storici alle periferie. L’incentivo del 90% si giustifica proprio perché le facciate, pur essendo di proprietà privata, sono di fatto beni pubblici che rendono più belle o più degradate strade e piazze italiane. La misura è di semplice applicazione e di fatto è appena partita. In Cdm abbiamo insistito, e insisteremo, perché non sia eliminata con la legge di bilancio.”

Sembra, quindi, che non sia ancora detta l’ultima parola: seguiranno aggiornamenti contestualmente all’avanzare della legge di Bilancio.

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