Adozioni internazionali, via libera al rimborso spese. Ecco come richiedere il bonus e quanto spetta a seconda dei casi.
Il costo di un’adozione internazionale è proibitivo per gran parte delle famiglie italiane. Un gesto d’amore che tuttavia non è alla portata di tutti, con la spesa che nella maggior parte dei casi - tra costi amministrativi, spese di viaggio e altri oneri accessori - sale abbondantemente sopra i 20 mila euro.
Fortunatamente esiste un rimborso spese per le famiglie, il cosiddetto bonus per le adozioni internazionali, di cui proprio in questi giorni è stato pubblicato il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale dando così via libera all’invio della domanda.
Nel dettaglio, il bonus riguarda le spese sostenute per le adozioni internazionali il cui iter si è concluso nel 2024. Non si tratta quindi di un contributo preventivo: prima bisogna sostenere i costi avviando l’iter per l’adozione e solo in un secondo momento sperare di rientrare tra i beneficiari ricevendo indietro una parte dei soldi spesi. L’importo massimo varia in base all’Isee del nucleo familiare, fino a 12.500 euro, con un ulteriore contributo per i minori con “special needs”.
A tal proposito, vista l’importanza di un tale contributo, ecco quello che sappiamo sul bonus adozioni internazionali 2025, nonché quali sono requisiti e modalità per fare domanda.
Cos’è il bonus adozioni internazionali e a chi spetta
Come anticipato, quando si parla di bonus adozioni internazionali ci si riferisce a quel contributo con cui si dà sostegno alle famiglie che hanno completato un’adozione all’estero.
Spetta ai genitori adottivi che risiedono stabilmente in Italia e che hanno concluso nel corso del 2024 un’adozione o un affidamento preadottivo all’estero, con autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In alternativa, possono accedervi anche coloro che hanno ottenuto, sempre nel 2024, il riconoscimento in Italia di un’adozione pronunciata da un tribunale straniero, anche nei casi in cui la procedura sia stata seguita senza l’assistenza di un ente autorizzato.
Quanto spetta di rimborso
Il bonus adozioni internazionali si configura quindi come un rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia Isee della famiglia: chi ha un’attestazione con valore fino a 25.000 euro può ottenere un rimborso di massimo 12.500 euro delle spese sostenute per l’adozione, mentre le famiglie con redditi compresi tra 25.000 e 40.000 euro possono ricevere fino a 9.600 euro. Oltre questa soglia il rimborso massimo scende a 7.000 euro. In assenza di Isee è comunque garantita la soglia minima.
Come precisato dal decreto, che trovate di seguito in allegato, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente collegate all’adozione e debitamente certificate dall’ente autorizzato che ha seguito la pratica. Si tratta, ad esempio, di costi per la legalizzazione e traduzione dei documenti, per la richiesta dei visti, per i viaggi e i soggiorni all’estero, oltre a quelle sostenute nelle fasi successive all’ingresso del minore in Italia.
Un capitolo a parte riguarda i bambini con “special needs”, ossia minori con particolari condizioni di salute o fragilità. In questi casi, oltre al rimborso ordinario, è previsto un contributo aggiuntivo che varia in percentuale a seconda della fascia Isee: fino al 30% in più per i redditi più bassi, 20% per i redditi medi e 10% per quelli più alti. Di fatto, il sostegno complessivo può arrivare a superare i 16.000 euro nei casi più delicati.
Come farne domanda
La richiesta del bonus deve essere inoltrata congiuntamente da entrambi i genitori adottivi esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale “adozione trasparente” gestito dalla Commissione per le adozioni internazionali.L’accesso è consentito tramite credenziali Spid o Carta d’identità elettronica, mentre l’istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, e quindi entro il 5 dicembre 2025.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, in particolare l’attestazione Isee e la certificazione delle spese rilasciata dall’ente autorizzato che ha seguito la procedura. Nei casi di adozione pronunciata da un tribunale straniero senza l’intermediazione di un ente, la domanda può essere trasmessa anche tramite raccomandata o posta elettronica certificata, seguendo le indicazioni fornite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.
E attenzione, perché il mancato rispetto dei termini o la mancanza degli allegati previsti comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Le domande ammesse vengono esaminate in ordine cronologico e, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, l’Ufficio competente conclude le verifiche e dispone la liquidazione del rimborso agli aventi diritto.
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