Bonus 150 euro, ecco come può beneficiarne chi non lo ha ancora preso

Simone Micocci

20 Aprile 2023 - 16:21

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Bonus 150 euro, al via le richieste di riesame per stagionali, collaboratori e lavoratori dello spettacolo. Di seguito tutte le istruzioni.

Bonus 150 euro, ecco come può beneficiarne chi non lo ha ancora preso

Lavoratori stagionali, collaboratori e lavoratori dello spettacolo che non hanno ancora ricevuto il bonus 150 euro in quanto la richiesta è stata bocciata dall’Inps possono iniziare a muoversi per presentare la domanda di riesame.

A confermarlo è l’Inps con il messaggio n. 1389 del 2023, con il quale vengono fornite anche le informazioni sui documenti da allegare al riesame. Ad esempio, laddove la domanda per il bonus 150 euro risulti respinta perché mancano le informazioni riferite ai redditi percepiti nel 2021, il richiedente potrà allegare una semplice autocertificazione con cui dichiara il possesso dei requisiti richiesti.

Nel dettaglio, con il suddetto messaggio - a cui ha fatto seguito anche quello sul bonus 550 euro per i lavoratori part-time - l’Inps ha confermato di aver completato la prima fase di gestione centralizzata delle istanze dando così il via libera alla fase di riesame per la quale è opportuno procedere entro i 90 giorni successivi dalla pubblicazione del suddetto messaggio, quindi il 13 luglio prossimo. Con lo stesso vengono fornite anche le indicazioni sulle motivazioni che hanno portato all’esito negativo, nonché su cosa fare per risolvere.

Chi può ancora sperare nel bonus 150 euro

Introdotto per far fronte contro il caro vita, il bonus 150 euro può essere ancora richiesto da coloro che appartengono a una delle seguenti categorie ma che per una serie di ragioni hanno visto respingere la prima domanda:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca. Ai collaboratori il bonus è riconosciuto a condizione che il contratto di collaborazione fosse in essere alla data del 18 maggio 2022, a patto poi che alla stessa data non risultassero percettori di pensione. Il limite di reddito percepito dai suddetti contratti nel 2021 non deve superare la soglia di 20.000 euro;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. A questi viene chiesto di aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale, si a tempo determinato che intermittente. Anche in questo caso il limite di reddito conseguito nel 2021 è pari a 20.000 euro;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel suddetto Fondo, con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro.

Chi appartiene a una delle suddette categorie aveva tempo fino al 31 gennaio scorso per produrre domanda. Chi non l’ha fatto non può più avanzare richiesta.

Tuttavia, chi invece ha inviato la domanda entro la scadenza ma non ha ancora beneficiato dall’indennità a causa di un esito negativo dell’istanza, avrà tempo fino al 13 luglio 2023 (termine non perentorio) per chiedere il riesame all’Inps fornendo la documentazione necessaria al buon fine della richiesta.

Motivazioni di respingimento e documenti per il riesame

Nel suddetto messaggio, che trovate in allegato in coda all’articolo, l’Inps fornisce anche degli importanti chiarimenti in merito al riesame. Ad esempio, la tabella che riassume non solo le ragioni che possono aver portato al respingimento, ma anche i documenti da produrre per far sì che questa volta il diritto al bonus 150 euro venga riconosciuto.

Id Requisito da controllare Motivazioni di reiezioneDocumentazione necessaria per il riesame
Collaboratori
1.1 Essere lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.o rapporti di dottorando o assegnista di ricerca alla data prevista dalla normativa di riferimento. Non risulta lavoratore titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o dottorandi e assegnisti di ricerca. Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla normativa di riferimento.
2.1 Avere un reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegnista di ricerca non superiore a 20.000 euro per l’anno di imposta 2021. Risulta avere un reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o come dottorando o come assegnista di ricerca, per l’anno 2021, pari o superiore a 20.000 euro. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021).
3.1 Non essere titolari di trattamento pensionistico Risulta titolare di un trattamento pensionistico incompatibile alla data prevista dalla normativa di riferimento. ---
6.1 Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. ---
Lavoratori stagionali
1.1 e 1.2 Avere svolto l’attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale, e/o tempo determinato e/o intermittente. Non risulta aver svolto l’attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente. Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel periodo previsto dalla normativa di riferimento, sia nel settore agricolo che non agricolo.
2.1 e 2.2 Avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti non superiori a 20.000 euro per l’anno 2021. Risulta aver avuto nell’anno 2021 un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti superiore a 20.000 euro. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
2.1 Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. ---
Lavoratori dello spettacolo
1.1 Aver maturato almeno cinquanta giornate di contribuzione versata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel corso dell’anno 2021. Non risulta aver maturato almeno cinquanta giornate di contribuzione versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel corso dell’anno 2021. Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
2.1 Avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Risulta avere un reddito derivante da rapporti come lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
3.1 Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL 144/22. ---

Come chiedere il riesame

Come prima cosa bisognerà seguire il percorso:

“Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”.

A questo punto verrà chiesto al richiedente di autenticarsi (se l’accesso non è stato effettuato in precedenza) e solo successivamente si potrà accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”. Una volta qui basterà cliccare sul nuovo tasto “Chiedi riesame” che l’Inps ha inserito al fianco dello stato (che ovviamente indica la voce “Respinta”). A seconda della motivazione di respingimento bisognerà poi inserire a sistema i documenti richiesti (attraverso l’apposita funzione “Allega documentazione”).

Messaggio numero 1389 del 14-04-2023
Clicca qui per scaricare il messaggio in oggetto recante le informazioni per la richiesta di riesame del bonus 150 euro.

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