Si può avere il medico di base in un altro Comune?

Simone Micocci

26 Agosto 2026 - 15:38

La scelta del medico di base non tiene conto del comune, quanto della Asl di riferimento. Ecco tutte le conseguenze rispetto a una decisione molto importante per le famiglie.

Si può avere il medico di base in un altro Comune?

La scelta del medico di base è molto importante, non solo per sottoporsi a visite e controlli, ma anche per ottenere prescrizioni e certificati medici, indispensabili, ad esempio, per giustificare le assenze dal lavoro per malattia.

Esistono però alcuni limiti da rispettare nella scelta del medico di famiglia, a partire da quelli legati al luogo di residenza. Da qui nasce una domanda molto comune: si può scegliere un medico di base di un altro Comune?

Il dubbio deriva spesso da un’interpretazione non corretta delle regole. La scelta del medico, infatti, non dipende necessariamente dal Comune di residenza, ma dall’ambito territoriale del proprio distretto sanitario. Di conseguenza, se più Comuni fanno parte dello stesso distretto, è possibile scegliere liberamente anche un medico che esercita in un Comune diverso da quello in cui si risiede.

Più complessa è invece la situazione di chi si trasferisce temporaneamente, ad esempio per motivi di lavoro o di studio, senza cambiare residenza ma avendo comunque bisogno di un medico di base vicino al nuovo domicilio.

In questo caso la risposta è più articolata e dipende dal possesso di determinati requisiti, come vedremo nel corso di questa guida.

Si può avere il medico di base di un altro Comune, purché appartenga alla stessa Asl

Prima di fare chiarezza sulle regole previste per chi si trasferisce, soffermiamoci sui casi in cui è possibile scegliere un medico di base che esercita fuori dal proprio Comune di residenza.

Il riferimento, infatti, non è necessariamente il Comune, ma l’ambito territoriale della propria Azienda sanitaria. Al momento della scelta, quindi, l’assistito può indicare uno dei medici convenzionati con la stessa Asl, anche se l’ambulatorio si trova in un Comune diverso, purché il professionista abbia ancora posti disponibili.

A confermarlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1555 del 23 febbraio 2021. I giudici hanno stabilito che l’Asl deve accogliere la richiesta di iscrizione presso un medico di base o un pediatra di libera scelta anche quando il paziente risiede in un altro Comune, se entrambi rientrano nell’ambito della stessa Azienda sanitaria.

La decisione richiama il principio della libera scelta del medico di fiducia, previsto dalla legge n. 833 del 1978, che può essere limitato soltanto da reali e comprovate esigenze organizzative o finanziarie del Servizio sanitario.

L’Asl, quindi, non può imporre ulteriori restrizioni territoriali basate esclusivamente sul Comune di residenza.

Si può scegliere il medico di famiglia in un altro distretto sanitario?

Come visto sopra, quindi, in linea generale, la scelta del medico di base deve avvenire nell’ambito territoriale collegato alla propria residenza. Per scegliere un professionista che opera in un altro distretto, soprattutto se appartenente a un’altra Asl, è quindi necessario ricorrere a una delle eccezioni previste.

Una situazione molto comune è quella di chi si trasferisce temporaneamente in un’altra città per ragioni che possono essere di studio o lavoro.

Prima di tutto va chiarito che il cambio di residenza è obbligatorio soltanto quando il trasferimento è definitivo e il nuovo indirizzo diventa la propria dimora abituale. In caso di spostamento provvisorio, invece, è possibile mantenere la residenza originaria e modificare soltanto il domicilio.

Questo non significa dover rinunciare necessariamente ad avere un medico vicino. Se la permanenza fuori sede dura da 3 mesi a 1 anno, è infatti possibile richiedere l’assistenza sanitaria temporanea e scegliere un medico di base nel luogo in cui ci si è trasferiti.

Per farlo, bisogna come prima cosa ottenere la cancellazione temporanea dal medico precedente e presentare all’Asl di destinazione un documento d’identità, la tessera sanitaria e la documentazione che dimostra le ragioni dello spostamento, come il contratto di lavoro, il certificato di iscrizione a un corso di studi o una certificazione medica.

L’iscrizione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata se ne ricorrono ancora le condizioni. Terminato il periodo fuori sede, si potrà tornare sotto la competenza dell’Asl di residenza.

Diverso è il caso di un trasferimento definitivo, poiché se la nuova residenza rientra nell’ambito di un’altra Asl, di regola è necessario cambiare medico.

Restando nella stessa Regione, però, si può chiedere una scelta in deroga per mantenere il professionista precedente, ad esempio per garantire la continuità delle cure, preservare il rapporto di fiducia, proseguire una terapia o perché lo studio si trova vicino al luogo di lavoro.

La deroga però deve essere autorizzata dall’Asl e non è automatica. Se invece la richiesta viene respinta, oppure se la residenza viene trasferita in un’altra Regione, sarà necessario scegliere un nuovo medico di famiglia.