Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato

Antonella Ciaccia

8 Febbraio 2023 - 10:47

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La Corte di Cassazione chiarisce l’esimente del godimento di natura personale e le condizioni per potere applicare la non punibilità in materia di autoriciclaggio.

Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato

La Suprema Corte interviene in materia di reati contro il patrimonio: scatta l’autoriciclaggio per chi, percepiti profitti illeciti in denaro, effettua spese a titolo personale, con spostamento o utilizzo di importi cospicui per comprare beni mobili o immobili di particolare pregio e valore anche se la condotta risulta finalizzata a meglio godere del denaro stesso.

Per le azioni di movimentazione bancaria plurime e acquisti di beni mobili e immobili, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4855 del 3 febbraio 2023, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato due imputati per il delitto di autoriciclaggio, in relazione a una pluralità di operazioni realizzate con il denaro provento del traffico di stupefacenti.

È pertanto esclusa, secondo gli Ermellini, l’esimente del godimento di natura personale di cui al quarto comma dell’articolo 648 ter.1 del Codice Penale, che esclude la punibilità di condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Approfondiamo di seguito le motivazioni dei Giudici e le problematiche applicative dell’ipotesi di non punibilità prevista per il delitto di autoriciclaggio.

Quando si configura il reato di autoriciclaggio?

Il reato di autoriclaggio si configura quando un soggetto utilizza beni, risorse o denaro proveniente da attività illecite, per investire o reinvestire tali fondi nell’economia legale, con l’obiettivo di occultare o dissimulare l’origine illegale delle risorse stesse.

Per configurarsi, il reato di autoriclaggio richiede la piena consapevolezza da parte del soggetto che i beni o le risorse in questione provengano da attività illecite e che l’obiettivo del reinvestimento sia quello di occultarne l’origine.

La norma di riferimento nel nostro ordinamento è l’art. 648 ter 1 del Codice Penale che codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’ordine economico-finanziario. Questo articolo punisce la condotta di chi, al fine di eludere le disposizioni di prevenzione della criminalità, effettua operazioni finanziarie o monetarie con risorse provenienti da attività illecite da lui stesso compiute.

Si tratta inoltre di un reato proprio, che può essere commesso solamente dall’autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

Corte Suprema di Cassazione - Sentenza 4855/2023
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Autoriciclaggio: l’esimente del godimento di natura personale

L’art. 648-ter 1 del nostro Codice Penale, che disciplina il reato di autoriciclaggio, prevede espressamente al quarto comma, la non punibilità se le somme destinate «alla utilizzazione o al godimento personale».

Questo significa che l’unica possibilità di non essere puniti per la condotta illecita di impiego, sostituzione, o trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, è la destinazione alla utilizzazione o al godimento personale.

Autoriciclaggio: il caso esaminato dalla Cassazione

Nel caso qui in esame, gli imputati per il delitto di autoriciclaggio, già condannati in relazione a una pluralità di operazioni realizzate con il denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, si erano rivolti alla Suprema corte invocando l’operatività della causa di non punibilità, di cui al quarto comma dell’art. 648-ter1 del Codice Penale.

La Cassazione, chiamata dunque a esaminare il ricorso, ha richiamato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di autoriciclaggio e applicazione della richiamata ipotesi di non punibilità: essa è integrata solo nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente la loro provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio: ambito applicativo della clausola di non punibilità

Secondo i giudici di Cassazione, la «clausola di non punibilità» non opera a favore dell’autore di varie fattispecie di delitto presupposto che, percepiti profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria sia plurimi acquisti di beni mobili e immobili anche allo stesso intestati. E questo a ragione di quanto già è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di autoriciclaggio e applicazione della richiamata ipotesi di non punibilità.

L’"esimente" della non punibilità è integrata solo nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento in modo diretto: sia l’utilizzazione, sia il godimento devono avere carattere “personale”. Con tale terminologia il legislatore ha voluto sancire espressamente le specifiche finalità cui deve tendere l’utilizzo dei proventi illeciti, e cioè l’appagamento di esigenze personali dell’autore del reato ovvero del compartecipe.

Si tratta dunque di delimitare lo spazio operativo della clausola esimente e chiarire l’ambito applicativo della clausola di non punibilità espressa nel quarto comma dell’articolo 648 ter 1, cercando di dirimere i contrasti sorti in merito alla sua interpretazione.

Autoriciclaggio: gli elementi che hanno portato al rigetto del ricorso

La Cassazione ha ritenuto di dover respingere le doglianze sollevate dai due imputati in sede di legittimità.

Secondo gli Ermellini, «al fine di comprendere lo spazio operativo della clausola del godimento personale, appare chiaro che la direttrice da seguire per valutarne l’operatività è proprio quella della possibile aggressione, da parte dell’autore della condotta, del bene giuridico protetto dall’art. 648 ter1 cod. pen. costituito dall’ordine economico, e ciò soprattutto con riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro».

Questo significa che bisogna guardare al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ossia l’ordine economico, osservando con particolare attenzione il reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro.

A tal proposito, nella fattispecie esaminata, erano emersi i seguenti elementi:

  • acquisiti di molteplici beni, mobili e immobili effettuati tramite operazioni di ripulitura delle somme di derivazione illecita, alcuni dei quali di particolare pregio e valore;
  • copiose operazioni bancarie attraverso plurimi conti correnti tutti a servizio dell’attività di ripulitura;
  • attività sistematica di pagamenti tramite profitti illeciti di rate di finanziamento o mutui precedentemente accesi.

Tutto questo ha portato a ritenere che l’attività svolta dagli imputati avesse assunto una vera e propria natura finanziaria e speculativa e che la stessa, essendo priva della finalità di utilizzo contingente, risultasse punibile quale complessa attività di autoriciclaggio.

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