Beni mobili e immobili: ecco le differenze

Caterina Gastaldi

20 Settembre 2022 - 15:48

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Beni mobili e immobili hanno molte differenze tra di loro, a partire dalla definizione e dalle regole applicabili, come nel caso del trasferimento di proprietà.

Beni mobili e immobili: ecco le differenze

I beni giuridici, ovvero quelli che possono formare oggetto di diritto, si distinguono in beni mobili e immobili. La differenza tra queste due tipologie può apparire intuitiva, ma può risultare più complessa nel momento in cui la si va a trattare dal punto di vista giuridico. Infatti la distinzione tra le due definizioni comporta anche delle conseguenze sotto questo punto di vista, in numerosi aspetti.

Per esempio, le modalità per effettuare il trasferimento della proprietà tra un bene immobile e uno mobile saranno differenti, così come nel caso della vendita, o in quello in cui vengano utilizzati come garanzia. Inoltre i beni mobili si possono differenziare in altre due sottocategorie: beni mobili e beni mobili registrati. Di seguito una breve guida con qualche precisazione e chiarimento al riguardo.

Cosa si intende per “bene”

La definizione di un “bene” viene data dal Codice Civile, ed è necessaria per poter definire i beni mobili e immobili. La motivazione alla base della necessità di una definizione è legata al fatto che non tutte le cose presenti sulla Terra si possono definire “beni” giuridicamente parlando, ma devono rispettare della caratteristiche specifiche.

Nello specifico, la definizione data dal Codice Civile di “bene” è “le cose che possono formare oggetto di diritti" e che quindi hanno un valore economico e possono essere utilizzate dalle persone per soddisfare i loro bisogni. Per poter rientrare in questa definizione, gli oggetti in questione devono rispettare tre caratteristiche:

  • utilità, devono quindi andare a soddisfare una o più necessità e avere un’utilità per le persone;
  • scarsità, devono essere presenti in quantità limitata, rispetto al bisogno che vanno a soddisfare;
  • reperibilità, deve essere possibile entrare in possesso di un bene, sia legalmente, sia fisicamente.

Per fare un esempio, l’aria non può essere definita giuridicamente un bene, perché generalmente reperibile a tutti e, pur chiaramente andando a soddisfare un bisogno, non può venire considerata scarsa, e non è possibile entrarne legalmente o fisicamente in possesso. L’aria, al massimo, può venire considerata un “res communes omnium”, ovvero un bene comune a tutti e di proprietà di nessuno.

Inoltre c’è da notare che se non tutti gli oggetti fisici possono rientrare nella definizione di “bene”, è anche vero che non è necessario che un bene sia fisico per poter essere considerato giuridicamente tale. Ne sono un esempio le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, o le quote di una società.

Beni mobili e immobili: cosa sono

I beni mobili e quelli immobili seguono due regimi giuridici differenti, dovendo rispettare quindi regole differenti per quel che riguarda le donazioni, la vendita, il trasferimento di proprietà in generale, per esempio.

In generale, per beni mobili si intendono quegli oggetti che possono rientrare nella definizione precedente, che possono venire spostati dal luogo in cui si trovano senza che perdano valore e che ne venga compromessa l’integrità, a differenza di quelli immobili, che essendo ancorati al suolo non possono venire mossi senza che questo li rovini almeno in parte.

Si pensi, per esempio, ai vestiti, o i libri, i quadri, le auto o le moto, o gli strumenti di lavoro.

I beni immobili, al contrario, non possono venire spostati oppure nel caso in cui lo si facesse, questo andrebbe a danneggiarli. L’esempio più classico in questo caso sono le case, i palazzi, o le fabbriche, ma rientrano in questa categoria anche alberi o corsi d’acqua o qualsiasi oggetto saldamente ancorato al suolo, e tutto ciò che fa parte del terreno in maniera naturale o artificiale.

Le differenze

Le differenze principali tra queste tipologie di beni riguardano le modalità in cui viene deciso il passaggio di proprietà.
I beni mobili, tranne nel caso dei beni registrati, ovvero quelli iscritti a dei registri come le auto, possono venire trasferiti (regalati, donati, o venduti) senza bisogno di documentazione scritta, ma semplicemente attraverso un accordo verbale. Il trasferimento viene considerato avvenuto nel momento in cui avviene fisicamente il passaggio.

Bisogna fare attenzione però perché non è detto che sia sempre così. Nel caso di beni di grande valore, come un quadro antico di un artista importante, può essere comunque necessaria la presenza di un notaio e l’utilizzo della forma scritta per attestare l’avvenuto passaggio. Per quel che riguarda i beni immobili, invece, è sempre necessaria la forma scritta per attestare l’avvenuto passaggio di proprietà.

Inoltre, i beni mobili possono rimanere senza un proprietario, diventando così “cose di nessuno”, ovvero res nullius, per abbandono o perché non hanno mai avuto un proprietario. I beni immobili invece sono sempre di proprietà di qualcuno. Se non dovesse sussistere un proprietario l’immobile diventa automaticamente dello Stato.

Infine, i beni immobili possono venire utilizzati come garanzia per l’ipoteca, mentre questo non è vero che per quelli mobili. Possono venire comunque utilizzati come garanzia, sì, ma con il valore di pegno. La differenza fondamentale in questo caso è che il bene immobile rimane in mano al suo proprietario, e verrà espropriato nel caso in cui fosse necessario, mentre il bene mobile viene acquisito dal creditore e verrà restituito al debitore all’estinzione del debito.

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