Dl Rilancio: basta un’autocertificazione per chiedere bonus e contributi

Isabella Policarpio

20/05/2020

Con una semplice autocertificazione si potranno ottenere bonus, contributi e ogni altro tipo di aiuto relativo all’emergenza COVID-19. Il Dl Rilancio conferma la validità della dichiarazione sostitutiva per imprese e privati.

Dl Rilancio: basta un’autocertificazione per chiedere bonus e contributi

Per ottenere incentivi, contributi, ammortizzatori sociali e ogni altra misura economica relativa all’emergenza coronavirus basta compilare una semplice autocertificazione (diversa da quella per gli spostamenti), dove dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Questo è quanto si legge nella versione definitiva del Dl Rilancio, precisamente all’articolo 264 rubricato Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COV/D-19.

Tale autocertificazione è valida per ogni tipologia di misura economica/assistenziale stabilita dai decreti per l’emergenza coronavirus, anche dal Cura Italia e dal decreto Liquidità.

Nella dichiarazione sostitutiva bisogna inserire i propri dati o quelli dell’impresa, confermare i requisiti (ove richiesti) e la tipologia di contributo o finanziamento per il quale si fa domanda.

Una previsione all’insegna della semplificazione burocratica, per favorire e velocizzare l’accesso agli aiuti economici, a cui però corrisponde l’inasprimento delle sanzioni in caso di informazioni false: fino alla restituzione del doppio del contributo percepito.

Vediamo come funziona la dichiarazione sostituiva del Dl Rilancio, chi e quando può utilizzarla e le conseguenze civili e penali in caso di Falso in attestazione.

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Per ottenere i benefici statali basta l’autocertificazione: cosa dice il decreto Rilancio

Il coronavirus ha messo in ginocchio l’economia italiana e molte famiglie e lavoratori sono ancora in attesa di ricevere bonus e contributi stabiliti nel Cura Italia e nel decreto Liquidità. Nuovi benefici sono in arrivo con l’ultimo decreto economico in ordine cronologico, il Dl Rilancio.

Stavolta, per velocizzare l’iter e rendere l’attribuzione di contributi e indennità più rapida, il Governo prevede l’alleggerimento degli adempimenti burocratici: per chiedere i bonus e gli altri contributi relativi all’emergenza coronavirus basta un’autocertificazione, che si sostituisce alla mole di allegati generalmente obbligatori.

Così recita l’articolo 264, punto 1) del Decreto Rilancio:

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vìgore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Possono procedere mediante dichiarazione sostitutiva sia i privati cittadini sia le grandi imprese che quelle medie e piccole.

Spetta alle Amministrazioni pubbliche controllare e monitorare la veridicità delle informazioni contenute nei moduli di autocertificazione. Il punto 2 lettera a) dell’articolo 264 recita infatti che:

«Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e ali ’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente ali ’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»

Decreto Rilancio, autocertificazione e stretta alle sanzioni per chi dichiara il falso

La semplificazione burocratica tramite autocertificazione è controbilanciata da un forte inasprimento delle sanzioni, sia civili che penali.

Se le Autorità di competenza, a seguito di controlli successivi, accertano la presenza di informazioni mendaci finalizzate all’ottenimento di benefici e/o contributi non dovuti, le sanzioni ordinarie sono aumentate da un terzo fino alla metà.

Altro effetto della sentenza passata in giudicato è

La revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contribuii, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Autocertificazione, è davvero “omnibus”?

Alcuni avevano sollevato il dubbio sul fatto che l’autocertificazione fosse veramente “omnibus”, in altre parole estendibile per ogni sorta di beneficio statale.

Alla luce delle ultime dichiarazioni e della versione finale del Dl Rilancio, possiamo affermare che l’alleggerimento degli adempimenti da parte del richiedente riguarda esclusivamente le misure economiche e assistenziali collegate - direttamente o indirettamente - all’emergenza COVID-19, quindi non solo quelle previste dal Dl Rilancio ma anche dai decreti Cura Italia e Liquidità.

In altre parole, per ottenere benefici, esenzioni e contributi non collegati al coronavirus valgono le regole ordinarie e quindi la produzione dei documenti richiesti dalle Pubbliche amministrazioni.

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