Assicurazione auto: obbligo, scadenze, sanzioni e rimedi

Marco Montanari

18 Dicembre 2021 - 12:38

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La violazione dell’obbligo di circolazione in auto muniti di adeguata assicurazione R.C.A. può comportare gravi conseguenze: ecco tutte le scadenze, le sanzioni e i rimedi previsti dalla legge.

Assicurazione auto: obbligo, scadenze, sanzioni e rimedi

L’ordinamento prevede l’obbligo generale, per chiunque voglia circolare con un veicolo a motore, di munirsi di adeguata copertura assicurativa.

Si parla, al riguardo, di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, meglio nota come assicurazione R.C.A. o R.C. Auto, la cui obbligatorietà è oggi imposta dal Codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209).

È risaputo infatti che, una volta acquistata un’auto, il nuovo proprietario deve immediatamente munirsi di una polizza R.C.A., anche solo per compiere il tragitto dalla concessionaria a casa.

Che succede, però, se si circola senza copertura assicurativa e si viene sottoposti a controllo da parte delle Forze dell’ordine? È bene fare molta attenzione: in questi casi le conseguenze possono essere decisamente spiacevoli.

Vediamo meglio, di seguito, quali scadenze, sanzioni e possibili rimedi prevede la legge in materia di assicurazione auto.

L’obbligo di assicurazione R.C.A.

Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) prevede, al suo articolo 122, l’obbligo generale per i veicoli a motore di munirsi di adeguata copertura assicurativa.

In particolare, la norma prevede che detti veicoli “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.” (art. 122, D.Lgs. n. 209/2005).

Va precisato che, oltre al risarcimento in caso di sinistro stradale verso i veicoli coinvolti, tale copertura comprende sempre la responsabilità per i danni alla persona causati al terzo trasportato (il passeggero del mezzo coinvolto nel sinistro).

Cosa si intende per “responsabilità civile verso terzi”?

La definizione può essere rintracciata nel Codice civile: secondo il comma 1 dell’articolo 2054, “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

In altre parole, la responsabilità civile in questo caso si traduce nell’obbligo del conducente (e del proprietario del veicolo) di risarcire i danni da lui causati a persone o cose durante la guida del mezzo, quando questi siano riconducibili a sua colpa.

Tale responsabilità comporta che, a copertura dei possibili danni dovuti alla circolazione del mezzo, il proprietario debba sempre munirsi di idonea polizza assicurativa.

Il concetto di “circolazione”

Abbiamo detto che l’assicurazione R.C.A. è sempre necessaria per consentire al veicolo di circolare. Ma cosa si intende, esattamente, con questo termine?

Al riguardo, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta precisando che, ciò che conta, non è il tipo di luogo in cui il mezzo è messo in circolazione (strada pubblica o privata, aperta al pubblico o recintata), ma il fatto stesso che il veicolo venga utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Tale utilizzo, infatti, “determina una pericolosità e un rischio abituale, che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria RCA, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli (o stazioni) in un cortile privato piuttosto che sulla pubblica via.” (Cass. SS.UU. n. 21983/2021).

Pertanto, anche se l’auto rimane parcheggiata in strada o all’interno di cortile privato (come nel caso dei posti auto condominiali), il proprietario è comunque tenuto a munirsi di apposita copertura assicurativa.

Durata e scadenza della copertura R.C.A.

Ebbene, appurato l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione, quanto dura la copertura per i danni da R.C.A.?

L’art. 170-bis., Cod. ass. prevede una durata annuale del contratto di assicurazione, il quale si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza possibilità di rinnovo tacito.

In altre parole, decorso un anno dalla stipula della polizza, la sua efficacia termina in automatico non coprendo più gli eventuali danni da R.C.

L’anno decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio (ovvero il compenso dovuto alla compagnia di assicurazione) e la data di scadenza deve essere indicata sulla polizza stessa.

La compagnia sarà quindi obbligata a risarcire i danni causati dai sinistri avvenuti entro questa data.

L’impresa di assicurazione è inoltre tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

Ci si riferisce, in particolare, al cosiddetto “periodo di tolleranza”: vediamo meglio di cosa si tratta.

Il periodo di tolleranza

Abbiamo detto che, una volta scaduto il contratto di assicurazione, la compagnia è comunque obbligata a coprire i danni da sinistro stradale per un successivo periodo di ulteriori 15 giorni.

Si parla, al riguardo, del periodo di tolleranza entro il quale il proprietario del veicolo può comunque circolare, anche con l’assicurazione scaduta.

In particolare, la previsione di tale periodo “aggiuntivo” nasce per garantire l’esigenza dell’assicurato di compiere le opportune ricerche sul mercato al fine di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa, eventualmente, con altre compagnie ritenute più vantaggiose.

Può inoltre accadere che il contraente abbia dimenticato di pagare il premio per il rinnovo della polizza: in questo modo, egli godrà di un ulteriore periodo di tempo, oltre la scadenza, per provvedere con la stessa o con altra compagnia assicurativa senza rischiare di subire pesanti sanzioni.

La copertura dovuta nel periodo di tolleranza termina nel momento stesso in cui il proprietario del veicolo stipula una nuova polizza assicurativa e, in ogni caso, al termine del periodo di 15 giorni.

È opportuno ricordare, infine, che l’efficacia della nuova polizza decorre a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio da parte del contraente.

Il ché vuol dire che se il sinistro avviene il giorno stesso in cui il premio è stato pagato (e prima delle ore 24.00) non sarà soggetto a copertura assicurativa.

Per la Cassazione, infatti, la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento; inoltre, “tale principio è ancor più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza” (Cass. civ., ord. n. 2254/2019).

Cosa succede se si circola con assicurazione R.C.A. scaduta oltre il periodo di tolleranza?

Le sanzioni in caso di assicurazione R.C.A. scaduta

Va da subito precisato che, a mente della giurisprudenza, “Consentire la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa integra grave violazione da parte del proprietario e del conducente dello stesso, per inosservanza dell’art. 193 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)” (Tribunale Roma, sent. n. 571/2016).

Pertanto, chi circola senza adeguata copertura R.C.A. è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 193 del Codice della strada (D.Lgs. n. 286/1992).

In questo caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 866 a euro 3.464.

Inoltre, nelle ipotesi di recidiva, ovvero quando lo stesso soggetto sia incorso, nell’arco di due anni, nella stessa violazione per almeno due volte, tale sanzione pecuniaria è raddoppiata.

La recidiva comporta altresì, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente da uno a due mesi.

È inoltre previsto il sequestro del mezzo secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, L. n. 689/1981, secondo cui:

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione”.

Pertanto, le Forze dell’ordine disporranno che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

È riconosciuta la possibilità di porre rimedio a questa grave sanzione accessoria, quando:

  • viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta entro 60 giorni dalla violazione (ridotto ulteriormente del 30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni), come previsto dall’articolo 202 del Codice della strada; inoltre
  • l’interessato provvede al pagamento del premio assicurativo per almeno 6 mesi.

Decorso tale termine, il proprietario-trasgressore avrà diritto a vedersi restituire l’autovettura purché provveda al previo pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo.

Tuttavia, se il proprietario non esegue i pagamenti nei termini suindicati o non promuove ricorso avverso la sanzione amministrativa entro la scadenza, il verbale di accertamento - ormai divenuto esecutivo - viene inviato al prefetto che disporrà la confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 213.

Va poi segnalato che, sempre in caso di recidiva, anche se il trasgressore provvede ai pagamenti previsti entro i termini, il veicolo non gli viene immediatamente restituito: esso sarà sottoposto all’ulteriore sanzione accessoria del fermo amministrativo per la durata di 45 giorni dall’avvenuto pagamento della sanzione (art. 193 - bis).

Quali rimedi in caso di sanzione amministrativa?

In caso di verbale di accertamento per violazione dell’obbligo di copertura assicurativa è possibile ottenere la riduzione del 50% della sanzione amministrativa irrogata, nelle seguenti ipotesi:

  • quando l’interessato attivi una nuova copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla fine del periodo di tolleranza (quindi, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza); oppure
  • qualora l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprima la volontà e provvede alla demolizione e alla radiazione del veicolo (ovvero alla cancellazione definitiva del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico - “P.R.A.”).

In tal caso, il veicolo e i relativi documenti vengono restituiti al trasgressore esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo pagamento di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale (attualmente, stabilita in euro 866), che verrà restituita solo a operazioni di demolizione concluse e certificate.

È poi ammessa la possibilità di impugnare il verbale di accertamento con ricorso al Giudice di Pace competente per territorio o, in alternativa, al Prefetto.

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