Aliquota Iva agevolata per seggiolini antiabbandono, ecco quale si applica

Nadia Pascale

3 Maggio 2023 - 16:29

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Sistemi antiabbandono e seggiolini integrati con sistemi antiabbandono hanno la stessa aliquota Iva agevolata? Per l’Agenzia delle entrate no.

Aliquota Iva agevolata per seggiolini antiabbandono, ecco quale si applica

Qual è il trattamento Iva da riservare al seggiolini auto antiabbandono ora obbligatori? Si può applicare l’aliquota Iva agevolata? Queste sono le domande che un produttore ha posto all’Agenzia delle entrate, che ha risposto chiarendo i limiti relativi alle prestazioni accessorie e stabilendo quando si può applicare l’aliquota Iva agevolata per i seggiolini antiabbandono.

Seggiolini antiabbandono obbligatori, si può applicare l’aliquota Iva agevolata?

Con la legge 117 del 1° ottobre 2018 è stato modificato il Codice della Strada, in particolare l’articolo 172 del Codice prevede ora l’obbligo di installare a bordo dei veicoli un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni.
Tale obbligo viene ulteriormente chiarito con il regolamento adottato con decreto 122 del 2019 del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti. Questo prevede tre possibilità, cioè

  • un sistema integrato nel seggiolino auto;
  • una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione;
  • indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.

La questione ora risolta dall’Agenzia delle entrate riguarda il trattamento Iva per i sistemi anti-abbandono, infatti la normativa prevede l’applicazione di un’aliquota Iva agevolata al 5% per i seggiolini auto, mentre per i sistemi anti-abbandono è prevista l’applicazione di un’aliquota Iva ordinaria al 22%.

L’Interpello all’Agenzia proviene da una società che produce seggiolini auto con un sistema di sicurezza anti-abbandono, provvisto di sensori di peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina il ’’portachiavi’’.
Chiede se il sistema antiabbandono prodotto debba essere considerato un bene o prestazione accessoria rispetto all’operazione principale e quindi sia attratta nell’aliquota Iva al 5% oppure debba essere considerata una cessione autonoma sebbene il dispositivo sia ceduto unitamente al seggiolino auto.

La risposta al quesito è fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a Interpello n° 308 del giorno 28 aprile 2023.

Agenzia delle entrate, ecco quanto si può applicare l’aliquota Iva agevolata ai sistemi antiabbandono

L’Agenzia in primo luogo definisce quali sono le prestazioni/ cessioni da considerare accessorie rispetto a un’operazione principale e che di conseguenza “attraggono” l’aliquota Iva. In base alle decisioni della Corte di Giustizia UE

una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore

Rileva quindi la finalità della prestazione sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo.
Dal punto di vista soggettivo la prestazione/cessione di beni può essere considerata accessoria se:

  • effettuata nei confronti dello stesso soggetto;
  • effettuata direttamente dal cedente/prestatore dell’operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese;

Dal punto di vista oggettivo la prestazione/cessione può essere considerata accessoria quando l’operazione principale e accessoria:

  • hanno la stessa finalità;
  • hanno un nesso di dipendenza funzionale;
  • la prestazione accessoria è effettuata in ragione della prestazione principale;
  • la prestazione accessoria integra, completa o rende possibile la prestazione principale.

Per l’Agenzia delle entrate da queste premesse consegue che il dispositivo antiabbandono su auto:

  • deve essere considerato cessione accessoria alla principale se il dispositivo è integrato al seggiolino auto e viene ceduto simultaneamente, di conseguenza viene applicata l’aliquota Iva agevolata al 5%;
  • se il dispositivo antiabbandono è ceduto separatamente, si applica l’aliquota ordinaria

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