Aiuti di Stato, nelle Faq delle Entrate nuove istruzioni sull’autodichiarazione in prossimità della scadenza

Rosaria Imparato

18 Novembre 2022 - 15:30

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Si avvicina la scadenza per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato: a pochi giorni dal 30 novembre l’Agenzia delle Entrate pubblica nuove Faq con istruzioni.

Aiuti di Stato, nelle Faq delle Entrate nuove istruzioni sull’autodichiarazione in prossimità della scadenza

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq relative agli Aiuti di Stato in prossimità della scadenza del 30 novembre per la presentazione dell’autodichiarazione. Nelle risposte ai quesiti più frequenti ci sono nuove istruzioni e chiarimenti sulla modalità di compilazione del modello.

Entro il 30 novembre, infatti, scadono i termini per inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesta il rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. In totale, sono 28 le risposte date dall’Agenzia sull’autodichiarazione, e sono state pubblicate nell’area dedicata del sito delle Entrate, in modo da chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni.

Aiuti di Stato, nelle Faq delle Entrate nuove istruzioni sull’autodichiarazione in prossimità della scadenza

I chiarimenti alle Faq sono stati forniti sentita la direzione Rapporti fiscali europei e internazionali del Dipartimento delle Finanze, per la parte di competenza in tema di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda il caso delle partite Iva chiuse, il beneficiario degli aiuti non è esonerato dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. In caso di mancata compilazione del prospetto Aiuti di Stato nei modelli Redditi 2021, è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.

Riguardo agli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, viene confermato che è consentito allocare nella Sezione 3.12, se sussistono le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.

Nel caso in cui venga superato il massimale da un’impresa costituita da due società (A e B) e la quota di aiuti eccedente il suddetto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:

  • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
  • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
  • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
  • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, l’Agenzia specifica che non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

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