Aiuti di Stato, serve l’autocertificazione: le istruzioni nel decreto MEF

Rosaria Imparato

18 Novembre 2021 - 16:22

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Nella bozza del decreto MEF vengono stabile le prime istruzioni relative all’autocertificazione per gli Aiuti di Stato e i limiti da rispettare.

Aiuti di Stato, serve l’autocertificazione: le istruzioni nel decreto MEF

Il Ministero dell’Economia ha scritto il decreto, per ora in bozza, che dà il via libera all’autocertificazione per gli Aiuti di Stato, i sostegni economici ricevuti durante la pandemia, fissando le prime istruzioni valide. Il prossimo passaggio è l’approvazione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.

Con il decreto del MEF vengono stabiliti limiti e regole per verificare che siano stati rispettati i parametri fissati dalla Commissione Europea nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato. Qualora si dovessero superare questi limiti, si dovrà procedere con la restituzione delle quote percepite in eccesso.

Vediamo quindi quali sono questi massimali previsti e i dati che si dovranno autocertificare.

Aiuti di Stato, serve l’autocertificazione: le istruzioni nel decreto MEF

In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, facciamo riferimento alla bozza del provvedimento pubblicata dal quotidiano ItaliaOggi. La bozza del decreto si compone in totale di quattro articoli, e si legge che:

“ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentano all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato”

I massimali sono stabiliti dall’articolo 2 del decreto, e vengono differenziati in base al tipo di impresa e al periodo di riferimento. Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, i limiti sono i seguenti:

tipo di impresalimite aiuti di Stato
impresa unica 800.000 euro
settore della pesca e dell’acquacultura 120.000 euro
produzione primaria di prodotti agricoli 100.000 euro

Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 invece i parametri sono:

tipo di impresalimite aiuti di Stato
impresa unica 1.800.000 euro
settore della pesca e dell’acquacultura 270.000 euro
produzione primaria di prodotti agricoli 225.000 euro

Per quanto riguarda gli Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti (Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19) i limiti sono per l’impresa unica:

  • 3.000.000 di euro per il periodo dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 10.000.000 di euro per il periodo dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Aiuti di Stato: i dati dell’autocertificazione

Nell’autodichiarazione il beneficiario degli aiuti dovrà indicare che nel periodo di riferimento, compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, (oppure un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso nel suddetto lasso di tempo), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Inoltre, bisogna autodichiarare che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. La percentuale sale al 90% se il beneficiario è una micro o piccola impresa.

Quando va presentata l’autocertificazione? Il decreto è molto chiaro: va compilata solo dopo aver presentato la domanda di aiuto. Il periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura non può mai essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

Il prossimo passaggio, a parte la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, spetta all’Agenzia delle Entrate, che dovrà approvare con un provvedimento ad hoc il modello, ma anche le scadenze e contenuto dell’autodichiarazione. Inoltre, dovrà anche individuare le modalità di con cui rendere disponibili ai comuni le autodichiarazioni.

Infine, il decreto stabilisce che dovrà esssere sempre l’Agenzia delle Entrate a stabilire con apposito provvedimento le modalità di restituzione delle somme eccedenti i limiti stabiliti.

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