Guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione non è sempre un’aggravante

Isabella Policarpio

16 Novembre 2018 - 10:03

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La Cassazione penale ha recentemente precisato che la guida in stato di ebbrezza è un’ aggravante dell’incidente stradale solo se sussiste il rapporto di causa-effetto tra l’urto e l’alterazione del conducente. Ecco i dettagli della sentenza.

Guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione non è sempre un’aggravante

La guida in stato di ebbrezza è un reato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada e costituisce un’aggravante quando il guidatore provoca danni a cose e persone a causa della guida sotto effetto di alcol e stupefacenti.

La Cassazione penale con la sentenza n. 47750 del 2018 ha precisato che l’aggravante della guida in stato di ebbrezza si applica solo se viene dimostrato il rapporto di causa-effetto tra l’incidente e l’alterazione del guidatore.

Infatti la Cassazione ha evidenziato che molto spesso l’aggravante della guida in stato di ebbrezza - che causa il raddoppiamento della pena per l’imputato - viene decisa senza che sia effettivamente dimostrato il nesso causale tra l’alterazione psico-fisica del guidatore e l’incidente provocato.

Vediamo quali sono state le argomentazioni della Corte di Cassazione e cos’è l’aggravante della guida in stato di ebbrezza.

La decisione della Corte di Cassazione

La recentissima decisione della Corte di Cassazione sicuramente farà molto discutere. Infatti per la prima volta si ammette che la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti non può essere considerata a priori un’aggravante dell’incidente stradale ma che occorre dimostrare che l’alterazione del conducente è stata la causa determinante dell’incidente.

La decisione ha effetti rilevanti sul piano processuale. Nel dettaglio, l’articolo 186 bis del Codice della strada prevede che:

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che molto spesso le disposizioni sull’applicazione dell’aggravante di guida in stato di ebbrezza sono mal interpretate e che non sempre viene accertato il nesso causa-effetto tra l’incidente e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Quindi affinché l’aggravante, che, ricordiamo, determina il raddoppiamento della pena e il fermo amministrativo del veicolo, possa operare non basta accertare il tasso alcolemico del guidatore a seguito dell’incidente ma occorre dimostrare che l’alterazione della capacità di guida ha effettivamente provocato l’incidente.

Cosa dice il Codice della strada

La guida sotto l’influenza di alcol è prevista come reato dall’articolo 186 del Codice della strada che suddivide la condotta delittuosa in 3 sottocategorie a seconda del livello alcolico presente nel sangue:

  • a 0,5 a 0,8 g/l comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa (di norma di 500,00 euro) e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • da 0,8 a 1,5 g/l si ricade nella contravvenzione punita con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi. La sanzione amministrativa si accompagna sempre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • oltre 1,5 g/l si ricade nel caso più grave punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, peraltro, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e ne è disposta la confisca, a meno che veicolo appartenga ad una persona estranea al reato.

Inoltre il legislatore ha stabilito delle aggravanti speciali:

  • il comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della strada prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito;
  • il comma 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della strada prevede invece che l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (è la c.d. aggravante della guida notturna).

Queste aggravanti hanno lo scopo di contrastare la cattiva abitudine, diffusa soprattutto tra i giovani e che spesso si rivela molto pericolosa, di guidare nonostante l’assunzione di sostanze stupefacenti.

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