Accredito stipendio su conto corrente estero, è possibile?

Paolo Ballanti

14/11/2022

14/11/2022 - 11:16

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Come comportarsi se il lavoratore chiede l’accredito su un conto estero? Ci sono determinati limiti o obblighi imposti per legge? Quali alternative ci sono all’accredito bancario? Guida completa

Accredito stipendio su conto corrente estero, è possibile?

Viviamo in un mondo dove, pandemia a parte, le persone sono in grado di spostarsi liberamente e con estrema facilità in Europa e non solo. Questo si traduce, in ambito lavorativo, nella presenza di dipendenti di nazionalità straniera che, per loro esigenze personali, mantengono un conto corrente all’estero.

In questi casi, è possibile, senza violare la legge, accreditare lo stipendio su un conto corrente domiciliato all’estero?

Analizziamo la questione in dettaglio.

Accredito su conto estero, possibile?

La normativa italiana non vieta l’accredito dello stipendio su un conto corrente estero, a patto che gli estremi di quest’ultimo siano espressamente indicati in un documento sottoscritto dal lavoratore.

In ogni caso, è necessario rispettare, al pari del pagamento delle retribuzioni su conti correnti italiani, le disposizioni in materia di:

  • utilizzo di metodi di pagamento tracciabili;
  • scadenza per il pagamento della retribuzione;
  • consegna del prospetto paga.

Metodi di pagamento tracciabili

La legge 27 dicembre 2017 numero 205 (Manovra 2018) ha previsto (articolo 1, commi dal 910 al 914) l’obbligo, dal 1° luglio 2018, per i datori di lavoro e i committenti, di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con:

  • bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico, compresa la carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata a un Iban (in tal caso, per permettere la tracciabilità dell’operazione, l’azienda deve conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza);
  • contanti presso lo sportello bancario o postale, dove i datori di lavoro hanno aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno (o vaglia postale), consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni).

La ratio della normativa è pertanto quella di evitare il pagamento della retribuzione in denaro contante, direttamente al lavoratore.

Sono esclusi dall’obbligo in parola:

  • i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Per i soci lavoratori di cooperative che siano anche prestatori di lavoro, il pagamento della retribuzione può avvenire attraverso versamenti sul «libretto del prestito», aperto presso la medesima cooperativa, a patto che:

  • la modalità sia richiesta per iscritto dal socio lavoratore prestatore;
  • il versamento sia documentato nella «lista pagamenti sul libretto».

L’inosservanza degli obblighi di legge espone il datore di lavoro/committente a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

La sanzione opera, ad esempio, nei casi di mancata esibizione, da parte del datore, di un documento attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte della dichiarazione del lavoratore che confermi di non esser stato pagato in contanti.

Nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione, il personale ispettivo può attivare le verifiche presso gli Istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore e, di conseguenza, la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla normativa.

Quietanza di pagamento

Ai sensi dell’articolo 1, comma 912, della legge numero 205/2017, la firma «apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione».

Resta onere del datore di lavoro, in caso di contestazione, dimostrare l’effettivo pagamento.

Al contrario, se i prospetti contenenti gli elementi della retribuzione presentano una sottoscrizione autografa del dipendente non solo per ricevuta, ma anche per quietanza, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata, grava sul dipendente e non sul datore di lavoro.

Rispettare il termine per il pagamento della retribuzione

Il Codice Civile (articolo 2099, comma 1) dispone in maniera generica che la retribuzione dev’essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

L’accredito dello stipendio su un conto corrente estero non esonera il datore di lavoro dal rispettare il termine per il pagamento della retribuzione, imposto dal contratto collettivo applicato o dagli usi aziendali.

Consegnare il cedolino paga

Il datore di lavoro che corrisponde lo stipendio su un conto estero è tenuto, all’atto della corresponsione della retribuzione, a consegnare al lavoratore un prospetto paga.

Il documento contiene:

  • il dettaglio delle somme riconosciute al dipendente;
  • i calcoli effettuati per determinare le trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore e tassazione Irpef;
  • l’ammontare delle ore/giorni di ferie e permessi maturati.

A seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, l’obbligo di consegna del prospetto paga si adempie rendendo disponibile una copia del Lul.

Al di là della consegna del documento cartaceo, il ministero del Lavoro, con risposta all’interpello del 2 aprile 2010 numero 8, ha sottolineato che l’obbligo di trasmissione del prospetto paga può essere «assolto dal datore di lavoro mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale» a patto che siano messi a disposizione dei dipendenti un personal computer e una stampante.

Bisogna precisare che le aziende, specie quelle di medio-grandi dimensioni, hanno adottato sistemi di pubblicazione dei cedolini su un apposito portale internet, dotato di area riservata accessibile dal dipendente previo inserimento delle credenziali (nome utente e password segreta).

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