Attenti ai termini per gli accertamenti fiscali, in molti casi sono prorogati oltre il 31 dicembre 2025. Ecco perché il Fisco ha 120 giorni in più per procedere.
I termini per gli accertamenti fiscali diventano sempre più flessibili e per i contribuenti l’aggravio può essere particolarmente rilevante. L’Agenzia delle Entrate ha fino a 120 giorni in più rispetto alle normali scadenze per notificare gli atti. Ecco perché.
Non si può essere eternamente sotto la spada di Damocle degli accertamenti fiscali, ecco perché sono previsti dei termini per eseguire i controlli, trascorsi i quali l’Erario non può più avere pretese. L’esistenza di tali termini risponde all’esigenza di certezza nei rapporti tributari e trasparenza. Nonostante questo, sono previsti margini di flessibilità.
Come vedremo, in alcuni casi tale flessibilità è di fatto un “evento naturale” perché si tratta dei casi in cui le attività di controllo sono poste in essere al limite dei termini e, quindi, viene instaurata una procedura prevista dalla legge che di fatto fa slittare il vero e proprio avviso di accertamento oltre i termini temporali naturali per la decadenza.
Ecco come la flessibilità prevista dalla normativa può far slittare i termini di accertamento fiscale fino a 120 giorni.
Riforma fiscale e proroga termini per accertamenti fiscali
Le recenti modifiche alla disciplina inerente i controlli fiscali da un lato hanno rafforzato il dialogo tra contribuente e Fisco ponendoli in una situazione non pari, ma comunque ponendo il contribuente in una situazione di tutela rafforzata rispetto al passato, ma d’altro lato hanno reso i termini di accertamento più flessibili, o meglio hanno fatto in modo che possano esservi dei tempi supplementari.
I termini temporali per i controlli in genere cadono il 31 dicembre, ad esempio, in caso di omessa presentazione di una dichiarazione dei redditi, il termine scade al 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione, il termine scende a 5 anni nel caso in cui l’accertamento abbia a oggetto errori nella dichiarazione presentata (DPR 600 del 1973).
Tali termini subiscono però delle eccezioni. Con la riforma dello Statuto del contribuente si riconosce il contraddittorio preventivo obbligatorio da instaurare prima dell’adozione dell’atto impositivo (avviso di accertamento).
L’Ufficio è tenuto a inviare/notificare prima lo schema di atto, da questo momento viene concesso al contribuente un termine per la presentazione di documenti e osservazioni. Se la conclusione di questa fase interlocutoria cade a ridosso dei termini di decadenza, il termine finale per notificare l’avviso di accertamento viene posticipato di 120 giorni.
Nel caso in cui, invece, il contribuente chieda un accertamento con adesione, il termine in scadenza viene posticipato di 4 mesi.
Accertamenti fiscali attività finanziarie detenute all’estero: raddoppiano i termini
La disciplina è ancora più pesante per il contribuente nel caso in cui si tratti di controlli su attività finanziarie detenute all’estero, in particolare nei Paesi inseriti nella lista dei paradisi fiscali. In questi casi non è prevista una proroga ma un raddoppio dei termini previsti per gli accertamenti.
Termini ridotti per i controlli sono previsti in favore dei soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, tale riduzione però non opera in riferimento al controllo sui requisiti per l’accesso ai benefici del Concordato Preventivo Biennale.
Slittano i termini per gli accertamenti in caso di ispezioni
L’ultima sospensione dei termini di 30 giorni riguarda il caso in cui il contribuente riceva un Processo Verbale di Constatazione. Questo viene rilasciato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza in seguito a ispezioni. Nel verbale sono indicate tutte le attività di ispezione svolte, i rilievi, le anomalie e violazioni riscontrate, eventuali informazioni raccolte da collaboratori e dipendenti.
Il contribuente dal momento della consegna del PVC ha 30 giorni di tempo per “aderire” al verbale beneficiando di una riduzione delle sanzioni. In caso contrario viene emesso l’avviso di accertamento. Nei 30 giorni ora visti i termini per l’accertamento sono sospesi.
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