Abbonamento telefonico non richiesto: risarcimento del danno dalla compagnia telefonica

Maria Stella Rombolà

16 Luglio 2018 - 15:19

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Se la compagnia telefonica con cui si è stipulato un contratto modifica la tariffa in corso d’opera, il titolare ha diritto al rimborso di quanto versato indebitamente e al risarcimento dei danni di 5 euro per ogni giorno di attivazione del servizio indesiderato.

Abbonamento telefonico non richiesto: risarcimento del danno dalla compagnia telefonica

Può capitare di dover pagare un abbonamento telefonico non richiesto: nel caso in cui sia stato attivato da parte della compagnia telefonica in modo improprio senza il consenso del titolare della scheda è possibile chiedere il risarcimento del danno.

In particolare l’indennizzo a cui si ha diritto è pari a 5 euro per ogni giorno di attivazione da aggiungere al rimborso del costo del servizio illegittimamente addebitato.

A chiarire la questione è l’art. 8 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”: proprio su questa norma si basa la decisione espressa da una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo.

Richiesta di risarcimento

A far riemergere e chiarire definitivamente la questione è il caso di un utente che ha citato in giudizio la propria compagnia telefonica da parte della quale lamentava di essere stato preso in giro.

La compagnia nel mese di giugno 2009 stipula un contratto per fornitura di servizi di telecomunicazione con il cliente: il contratto prevede l’attivazione di una sim.

Il 1° marzo 2017 il titolare della sim effettua una ricarica on line e si accorge che il proprio credito non corrisponde a quanto da lui versato; a questo punto decide di contattare il gestore telefonico per avere dei chiarimenti in merito.

L’operatore del call center in questa occasione informa l’interessato che sulla sua utenza è stato attivato a partire dal 10 settembre 2016 un piano tariffario diverso da quanto previsto dal contratto, al costo di 2 euro al mese; il titolare così richiede di disattivare immediatamente il servizio in data 3 marzo.

L’attore della causa a questo punto pretende anche la restituzione di quanto corrisposto per il piano tariffario indesiderato per il periodo che va da settembre 2016 a febbraio 2017: la somma è pari a 12 euro.

La norma

Oltre al rimborso il titolare aggiunge la richiesta di pagamento di 870 euro come risarcimento danni previsto dall’art. 8 del regolamento in materia che recita:

Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a 5 euro per ogni giorno di attivazione”.

In questo caso i giorni di indebita attivazione ammontavano a 174 totali: dal 10 settembre 2016 al 3 marzo 2017.

La sentenza

La compagnia telefonica interessata si presenta in giudizio contestando la fondatezza della domanda avanzata e chiedendo il rigetto della stessa. L’azienda in particolare sostiene di aver provveduto a comunicare il cambiamento della tariffa e del relativo passaggio alla nuova offerta attraverso l’invio di un sms.

Inoltre la stessa giustifica il cambiamento di tariffa appellandosi alle Condizioni Generali di Contratto che prevedono la facoltà per la compagnia di rimodulare unilateralmente la tariffa e la possibilità per il cliente di valutare piani tariffari alternativi o un recesso dal contratto senza applicazione di penali.

La Sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuna prova dell’invio della comunicazione potesse essere fornita e pertanto ha accolto totalmente la domanda di risarcimento dell’attore.

Quindi prima di pagare servizi aggiuntivi o tariffe più alte rispetto al prezzo concordato bisogna fare attenzione e prendere le giuste precauzioni; se si desidera invece cambiare operatore telefonico si potrà leggere con più attenzione il nostro articolo.

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