Arriva il modello per la voluntary disclosure, ma il rischio è quello di pagare una doppia tassa. Tutte le novità sulla legge per il rientro dei capitali dall’estero
Comincia a delinearsi il volto definitivo della Voluntary disclosure. Il meccanismo sarà più semplice del previsto, anche se continua l’incertezza sui costi dell’operazione.
Ieri è arrivata la prima bozza del modello di richiesta per accedere alla procedura di comunicazione volontaria. Un paio di pagine su cui l’Agenzia delle Entrate starebbe ancora lavorando in attese che la legge (attualmente in Senato) venga approvata dal Parlamento.
Oggi il testo sarà discusso in seduta plenaria nelle commissioni Giustizia e Finanza di Palazzo Madama.
Voluntary disclosure: il modello
Coloro che vorranno regolarizzare i capitali detenuti all’estero dovranno compilare il modello redatto dall’agenzia delle entrate. Il documento consta di tre rezioni:
1) Attività estere
2) Maggiori imponibili
3) Nuovi investimenti all’estero.
All’interno delle varie sezioni dovranno essere inserite le informazioni relative agli ultimi 10 anni, vale a dire dal 2003 al 2013.
Si passerà poi a specificare il tipo di regolarizzazione: capitali all’estero o redditi non dichiarati in Italia (e per i quali dunque non è stata versata alcuna imposta).
Nel caso in cui le attività non dichiarate all’estero siano pari o inferiori a 2 milioni di euro il contribuente avrà la possibilità di optare per il meccanismo di calcolo forfettario che consentirà di applicare il 5%. Si potrà inoltre scegliere se pagare in un unico versamento o in tre rate mensili.
A questo punto si dovranno indicare i "soggetti collegati" (con tanto di codice fiscale) alla disponibilità delle somme.
Una volta terminata la compilazione, si dovrà allegare la documentazione necessaria a ricostruire il reddito e i beni detenuti all’estero, nonché i documenti che permettano di calcolare i maggiori imponibili, ai fini delle imposte sul reddito, dell’IVA, dell’Irpef e dei contributi previdenziali.
Una volta ricevuta la richiesta l’Agenzia delle Entrate invierà un invito a comparire con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e dell’ammontare da versare. Il contribuente potrà infine scegliere se pagare o optare per l’accertamento con adesione.
Tasse
Il rischio maggiore a questo punto è però quello di andare incontro a una doppia imposizione. L’articolo 168, comma 5, Tuir, prevede infatti che:
“la detrazione (delle imposte pagate all’estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”.
Il pericolo cui si va incontro è quindi quello di non veder riconosciuto il credito per le imposte versate all’estero, ma anche il disconoscimento dell’applicazione della deduzione delle imposte estere la cui base giuridica è una specifica norma convenzionale presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.
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