Volontari associazione: rimborso spese ammesso solo se documentato

Francesco Oliva

29 Novembre 2015 - 19:00

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Il rimborso spese ai collaboratori volontari di un’associazione sono consentiti solo se documentati. E’ quanto afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 23890 del 23 novembre 2015.

Volontari associazione: rimborso spese ammesso solo se documentato

I rimborsi spese che le associazioni erogano ai collaboratori volontari sono ammessi, e quindi esclusi da tassazione, se e solo se documentati e riferiti a oneri effettivamente inerenti alle attività associative (che devono coincidere con quanto indicato nello statuto).
E’ questo il contenuto essenziale della sentenza n. 23890/2015 della Corte di Cassazione.

Ecco quando sono ammessi ed esclusi da tassazione i rimborsi spese corrisposti da un’associazione ai collaboratori volontari.

Associazione volontariato: il rimborso spese è escluso da tassazione?

Con la sentenza numero 23890 del 23 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio per cui "i rimborsi spese corrisposti da un’associazione di volontariato ai propri collaboratori volontari sono esclusi da tassazione solo se documentati e inerenti agli scopi propri dell’associazione medesima. In caso contrario, tali compensi/rimborsi devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di IRPEF."
Il riferimento normativo cui la sentenza della Corte di Cassazione si riferisce è la legge numero 266/1991.

Rimborsi spese volontari associazione: il fatto alla base della sentenza della Cassazione

Il fatto oggetto della sentenza numero 23890/2015 della Corte di Cassazione riguardava un’associazione di volontariato a cui l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione le ritenute alla fonte a titolo di imposta definitiva sui rimborsi spese erogati ai propri collaboratori volontari.

Rimborsi spese associazione volontariato: il parere dei giudici tributari

L’Associazione di volontariato decide quindi di impugnare l’avviso di accertamento davanti alla giustizia tributaria.
Dopo la sconfitta in primo grado, l’Associazione di volontariato ottiene la vittoria in appello.
Il giudice tributario di secondo grado annullava l’avviso di accertamento su due presupposti:

  • le somme contestate dovevano considerarsi rimborsi spese effettivamente sostenuti dai volontari e non compensi di lavoro occasionale;
  • le somme contestate non potevano considerarsi compensi di lavoro occasionale data l’esiguità degli importi e le modalità di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate non accetta il verdetto e decide di ricorrere in Cassazione.

Rimborsi spese associazione volontariato: il verdetto della Cassazione

La Corte di Cassazione cassa la sentenza di appello ritenendo lecita la pretesa dell’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte basa la sua decisione su tre presupposti:

  • la prima parte dell’articolo 2 della Legge 266/1991 prevede che al collaboratore volontario dell’associazione possano essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall’associazione medesima;
  • nella previsione dell’articolo 2 della Legge 266/1991 non possono essere ricompresi i rimborsi spese forfetari corrisposti dall’associazione di volontariato ai suoi collaboratori volontari. Gli stessi vanno considerati quindi alla stregua di compensi soggetti a tassazione;
  • non possono essere considerate rimborsi forfetari quelle somme corrisposte dall’associazione di volontariato ai propri collaboratori volontari quando questi eccedono i massimali previsti per singolo associato. Di conseguenza, il semplice rimborso con criteri forfettari è incompatibile con la disciplina base della Legge 266/1991.

Alla luce dei tre presupposti sopra citati la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di verificare se il contribuente avesse o meno prodotto la documentazione relativa alle spese sostenute e rimborsate.
Su questo punto la sentenza d’appello è stata quindi cassata e rinviata ad altra commissione per l’esame in tal senso.

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