La Corte di Cassazione ha recentemente precisato le modalità di verifica del superamento del tasso-soglia di usura presunta. La decisione della Corte.
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa di recente sulla questione delle modalità di calcolo per verificare il superamento del tasso di soglia di usura presunta. Si tratta di una pronuncia che ricalca una decisione già presa nel giugno del 2018, ma ancora attuale.
La decisione in questione è contenuta nell’ordinanza n. 1464 (allegata in basso), depositata il 19 gennaio del corrente anno. Qui la Corte affronta nuovamente il calcolo della Commissione di Massimo Scoperto (CMS).
La pronuncia
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di superamento del tasso soglia di usura presunta. Nello specifico, le precisazioni dei giudici sono contenute nell’ordinanza n. 1464 del 2019, depositata il 18 gennaio.
In questa pronuncia (di sotto allegata) i giudici della Corte di Cassazione hanno richiamato la legge n. 108 del 1996, inserita nella successiva legge di conversione n. 2 del 2009, dove vengono chiarite le modalità di superamento del tasso-soglia di usura presunta.
Dunque, gli ermellini hanno ribadito che bisogna effettuare una comparazione separata del tasso effettivo globale d’interesse concretamente praticato e della commissione di massimo scoperto applicata con il tasso soglia e la CMS (Commissione Massimo Scoperto). Quest’ultima va calcolata aumentando della metà la percentuale di massimo scoperto media, che è indicata nei decreti ministeriali della legge n. 108 del 1996.
Infine, l’importo dell’eventuale eccedenza della CMS praticata con quella invece rientrante nella CMS soglia deve compensarsi con il margine di interessi praticati in concreto.
Questa operazione va compiuta ogni 3 mesi poiché il superamento della soglia usuraria va calcolato in riferimento ai valori medi oggetto della rilevazione che si esegue con la suddetta periodicità (ex articolo 2, comma 1 della legge n.108 del 1996).
Corte di Cassazione e Commissione Massimo Scoperto
La Corte di Cassazione ha avuto in passato non pochi contrasti riguardo la determinazione del CMS (Commissione Massimo Scoperto). Premettiamo che, come indicato dalla Banca d’Italia, per CMS si intende il corrispettivo pagato dal cliente per compensare all’intermediario di dover essere in ogni momento in grado di fronteggiare con successo l’espansione dell’utilizzo dello scoperto di un conto corrente. Questo compenso viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo che si è verificato nel periodo preso in considerazione.
A riguardo, vi è stato un netto contrasto tra l’orientamento della Seconda sezione penale e la Prima sezione civile:
- nella primo caso i giudici della Corte hanno aderito al tenore letterale dell’articolo 644 del Codice Penale per il quale il superamento del tasso soglia di usura deve considerare tutti gli oneri sopportati dall’utente, tra cui rientra anche la CMS in quanto è un onere collegato all’uso del credito;
- nel secondo caso i giudici della Corte hanno escludo che si debba tener conto della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia di usura presunta.
Il conflitto in esame, fu risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018 dove i giudici dicono che per la verifica del superamento del tasso soglia di usura presunta si deve effettuare una comparazione separata del tasso effettivo globale e della CMS applicata, compensando le eventuali eccedenze con il margine degli interessi residui.
Per approfondire, ecco in allegato la recente ordinanza della Corte di Cassazione.
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