Tassa sigarette elettroniche, la famosa super gabella al 58,5 per cento voluta dal Governo Letta è ormai un lontano ricordo? Parrebbe proprio di sì: a dirlo è la Corte Costituzionale, particolarmente attiva in queste settimane nel rendere più difficile il compito dell’esecutivo Renzi nel rendere economicamente sostenibili i conti pubblici. Ma cosa succederà adesso?
Tassa sigarette elettroniche, addio alla maxi imposta del 58,5 per cento. Un’imposizione che da subito non aveva mancato di sollevare immancabili polemiche, soprattutto in un settore economico, come quello delle e-cig, già da anni fortemente in crisi dopo il boom iniziale che aveva portato all’apertura di una moltitudine di negozi in tutto il Paese. I primi dubbi, infatti, se li era fatti venire il Tar del Lazio, che già nel 2014 aveva sospeso l’applicazione del tributo, impedendo l’arrivo del tanto sospirato extra gettito fiscale nelle casse dello Stato.
Dal ricorso al Tar del Lazio fino alla Consulta
Di fatto, se la decisione dei giudici amministrativi laziali lasciava ben sperare, l’intero comparto delle sigarette elettroniche aspettava la decisione della Consulta per poter tirare un definitivo sospiro di sollievo. Se la nuova disciplina del prelievo , così come rimodulata in occasione dell’attuazione della delega fiscale e attualmente in vigore dal primo gennaio 2015, resta valida, non è così per quanto riguarda l’estensione del prelievo erariale dei tabacchi al commercio dei liquidi aromatizzati non contenenti nicotina. Sono da considerarsi salve anche le parti meccaniche ed elettroniche dei cosiddetti “svapatori”.
La norma voluta da Letta
Tale impostazione è stata giudicata “irragionevole” dai giudici, nonostante fosse stata introdotta appena nel 2013 dall’esecutivo a guida Letta, che a partire dal 1 gennaio 2014 aveva non solo sottoposto le e-cig a un’imposta pari al 58,5 per cento del prezzo al pubblico, ma aveva subordinato la commercializzazione di questi prodotti all’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dopo un tentativo di passo indietro nel 2014, attraverso un dlgs che aveva sottratto all’imposizione i pezzi di ricambio e rideterminato la tassazione sui liquidi da inalazione, erano comunque rimaste in sospese tutte le pendenze relative al 2014. Obbligazioni ad oggi ritenute illegittime dalla Consulta, che ha sancito – per l’ennesima volta – che l’esigenza, da parte del legislatore, di recuperare risorse economiche attraverso una nuova entrata fiscale, non può comunque mai superare il limite della ragionevolezza.
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