Tasi 2014: affitto. Come funziona per gli inquilini? Ecco la guida

Vittoria Patanè

27 Settembre 2014 - 11:00

Affitto: come funziona il pagamento della Tasi per gli inquilini? Ecco la guida per non sbagliare

Tasi 2014: affitto. Come funziona per gli inquilini? Ecco la guida

La scadenza del 16 ottobre si avvicina. Entro questa data i contribuenti residenti nei 5.227 Comuni che hanno deliberato l’aliquota entro il 10 settembre, pubblicandola sul sito del MEF entro il 18 dello stesso mese, dovranno versare la prima rata della Tasi 2014. Tutti gli altri (parliamo di 659 Comuni) saranno chiamati a pagare l’imposta sui servizi indivisibili in un’unica tranche che scadrà il 16 dicembre con un aliquota base dell’1 per mille.

Tornando alla scadenza, a differenza di quanto accadeva e accade per l’IMU, la Tasi non pesa solo sui proprietari, ma anche sugli inquilini.

Sottolineiamo che, secondo l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 non è possibile per il Comune azzerare la quota a carico degli inquilini, chiamando a pagare solo i proprietari.

Ogni Comune ha infatti stabilito in che percentuale l’occupante dell’immobile, non proprietario, debba contribuire al pagamento della tassa. A Roma per esempio la divisione è 70 - 30%, a Firenze 90-10% come a Milano, Palermo e Genova,e via dicendo.

Per conoscere le scelte dei capoluoghi di Provincia sulla suddivisione della Tasi tra proprietario e inquilino basterà consultare questo documento.

Ma scendendo un po’ più nei particolari ci rendiamo conto di quanto siano complesse le regole stabilite per il pagamento dell’imposta. Il caos è tanto e la confusione potrebbe portare a compiere alcuni errori grossolani.

Ecco dunque una mini - guida sul pagamento della Tasi per gli inquilini

Affitto inferiore a 6 mesi
Per quanto riguarda la Tasi, la legge fa riferimento a un concetto di detenzione temporanea. Non rientra quindi in questa categoria un contratto di locazione quadriennale che comincia a ottobre. Per i contratti di locazione breve, ad esempio quelli stipulati per l’affitto di una casa vacanze, la Tasi sarà solo a carico del proprietario dell’immobile.

Il comma 673 della legge 147/2013 prevede infine che che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.

Sfratto
Nel caso in cui l’inquilino sia stato sottoposto a sfratto, quest’ultimo è comunque chiamato a versare la percentuale stabilita dal Comune di riferimento per la Tasi. Il proprietario infatti non potrà e non dovrà rispondere nel caso in cui l’occupante non paghi quanto dovuto.

ex Iacp
Le ex Iacp sono chiamate a pagare la tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali. In questo caso verranno infatti considerate "altri immobili" e dovranno contribuire con la quota Tasi stabilita.

La quota non c’è
Nel caso in cui il Comune non ha deliberato entro il 10 settembre, alle case locate si applica in automatico l’aliquota base dell’1 per mille, mentre la quota per il detentore sarà pari a zero. Se invece è presente una delibera, ma in essa non è specificata la quota, quest’ultima sarà pari al 10% così come previsto dalla legge.

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