Targhe estere, attenzione alla data del 1° febbraio: cosa cambia

Luna Luciano

27 Gennaio 2022 - 00:21

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Al via il 1° febbraio 2022 alle nuove restrizioni per la pratica delle immatricolazioni dei veicoli all’estero per sfuggire al Fisco: ecco cosa cambia.

Targhe estere, attenzione alla data del 1° febbraio: cosa cambia

Nuove regole per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, che andranno a incidere sul Codice della Strada. La data sul calendario da segnare in rosso è quella del 1° febbraio 2022, quando entrerà in vigore la Legge Europea 2019/2010 (n. 238/2021) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.

Grazie a questa legge saranno ridefinite le formalità necessarie ed essenziali per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con targa estera, che transitano sul territorio italiano. L’obiettivo è quello di combattere il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione”, ovverosia la pratica d’immatricolare i veicoli in Stati esteri, tramite cui si tenta di fuggire agli obblighi fiscali e assicurativi vigenti in Italia, ai pedaggi e alle multe, oltre che ai controlli patrimoniali.

Pur modificando il Codice della Strada, le novità introdotte riguardo gli autoveicoli con targhe estere manterranno comunque la distinzione tra:

  • conducenti residenti in Italia;
  • conducenti non residenti in Italia.

Ecco quindi cosa cambierà dal 1° febbraio per i conducenti che sono alla guida di un veicolo con targa straniera.

Targhe estere, cosa cambia per i conducenti residenti in Italia?

1° Febbraio 2022. È una data questa da non dimenticare e a cui bisogna fare attenzione. Infatti è proprio il primo giorno di febbraio che si darà un ultimo giro di vite alle norme in materia della circolazione di veicoli immatricolati all’estero sul suolo italiano, grazie all’entrata in vigore la legge Europea n238/2021 che andrà a incidere sul Codice della Strada. Nel caso in cui il conducente del veicolo con targa estera sia residente in Italia, la Legge Europea introduce le seguenti nuove norme:

  • Se gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con targa estera risultano essere di proprietà di persone che hanno acquisito la residenza anagrafica in Italia, potranno circolare liberamente in Italia, solamente se il veicolo sia poi immatricolato entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza in base alla normativa del Codice della Strada.
  • Se il conducente non coincide con l’intestatario del veicolo con targa estera, il Codice della strada prevede che debba essere custodito all’interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dove sia dichiarato in modo chiaro il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Se l’impiego oltrepassa 30 giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo dovranno essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Questo però no è valido per i conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni, che si trovino a guidare veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e se lavorano per imprese aventi sede nel territorio sammarinese.
  • Queste regole non valgono per i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia (in provincia di Como), nonché per il personale civile e militare che sia dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero oltre che per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. Inoltre queste norme non sono applicabili nemmeno per i familiari conviventi all’estero con il personale sopracitato.
  • Se il proprietario del veicolo è un lavoratore subordinati autonomo che esercita la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante, e se il veicolo è di loro proprietà, il Codice prevede l’obbligo di registrazione entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo.
  • Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere leggibili in modo chiaro e contenere il contrassegno d’immatricolazione.
  • Il Codice della Strada prevede una multa tra i 400-1600 euro per il proprietario del veicolo che consente la circolazione, nel caso in cui non abbia eseguito l’immatricolazione in Italia entro i 3 mesi previsti, oppure nel caso in cui il proprietario sia un lavoratore che esercita la propria attività professionale in uno Stato confinante e non abbia registrato il messo entro i 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. Inoltre il Codice prevede una sanzione specifica di natura amministrativa dal valore compreso tra i 250-1000 euro per coloro non essendo gli intestatari del veicolo con targa estera non posseggano il documento che dichiara titolo e durata della disponibilità del veicolo.
  • Infine è prevista una multa il cui importo è compreso tra i 712 -3.558 euro per coloro che circolano con un veicolo del quale non sia stata effettuata registrazione, ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità, ovvero il trasferimento di residenza, o di sede.

Targhe estere, cosa cambia per i conducenti non residenti in Italia?

Nel caso in cui il conducente alla guida non sia residente in Italia le norme cambiano ulteriormente:

  • Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi con targa estera, per i quali siano state già adempiute le formalità doganali, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato d’immatricolazione dello Stato di origine.
  • I veicoli con targa straniera già citati nell’articolo precedente possono circolare sul territorio nazionale, se di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia.
  • Nel caso queste due norme siano violate saranno previste delle sanzioni amministrative.

Targhe estere: di chi è la responsabilità tra conducente e residente?

Infine è importante sapere chi sarà il responsabili davanti alla legge per le infrazioni alle norme previste per i veicoli con targhe estere che circolano in Italia. Infatti la nuova Legge Europea prevede che a rispondere in solido sarà la persona residente in Italia, la quale abbia a qualunque titolo disponibilità del veicolo con targa estera, in base a quanto risulti dai documenti di circolazione, a meno il residente in Italia non provi che la conduzione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

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