La cassazione stabilisce un principio fondamentale: lo studio di settore aggiornato potrà essere utilizzato anche per i vecchi periodo di imposta
Da pochi giorni è disponibile la versione aggiornata di Gerico, il software usato per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni dei modelli da studio di settore. Inoltre il software aggiornato potrà essere utilizzato per verificare se permanga una non congruità per una precedente annualità. Infatti, qualora vi sia una non congruità negli anni passati, lo studio evoluto può essere utilizzato per verificare se persista o meno tale tipo di non congruità. Qualora l’esito sia un risultato più favorevole rispetto al passato, tale tipo di dato potrà essere utilizzato per ridurre o attenuare eventuali contestazioni. La Corte di Cassazione con diverse sentenze ha infatti stabilito che in caso di presenza di studio di settore più evoluto è possibile applicare retroattivamente lo strumento più evoluto in quanto più raffinato e quindi più affidabile.
Per l’anno 2013 si è proceduto alla revisione di 69 modelli di studio di settore di cui 21 inerenti le manifatture, 21 dei servizi, 21 del commercio e 6 riguardanti le attività professionali. Tuttavia occorre considerare che l’amministrazione finanziaria ha messo in dubbio l’utilizzo degli studi di settore più evoluti per le annualità precedenti. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha constatato che gli effetti della crisi hanno prodotto degli sfasamenti sul grado di correlazione delle variabili utilizzate nella funzione di regressione degli studi di settore. Pertanto negli anni in cui vi è la presenza dei correttivi, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la preclusione assoluta all’utilizzo degli studi di settore più evoluti, in quanto i correttivi devono essere utilizzati nell’anno in cui si è stabilito il correttivo anti crisi.
Più elaborato è il discorso per quanto riguarda il tema degli studi di settore oggetto di aggiornamento periodico. L’Agenzia ha stabilito volta per volta quando si potessero utilizzare gli studi più aggiornati. In particolare con circolare 23/E del 2013 è stato stabilito che i risultati più evoluti del 2012 possono trovare applicazione, nel caso di rideterminazione del valore di congruità, per quanto dichiarato nel periodo di imposta 2010. Per analogia si potrebbe ritenere quindi che la nuova versione (Gerico 2014) potrebbe essere utilizzata anche per le dichiarazioni dell’anno di imposta 2011; in ogni caso nessuna delle due versioni di Gerico (2013 e 2014) potrà comunque essere usata per giustificare eventuali scostamenti che si sono avuti nell’anno di imposta 2009, anno che in caso di dichiarazione presentata si prescrive al 31/12 di quest’anno. Anche se non vi è un espresso parere dell’agenzia si ritiene che per la modifica del 2009 si possa usare la versione Gerico del 2011, in analogia con quanto stabilito per gli anni successivi.
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