Sospensione feriale: vale anche per la mediazione obbligatoria

22/07/2019

Sospensione feriale, per il tribunale di Roma vale anche nei casi di mediazione obbligatoria. Il caso di specie.

Sospensione feriale: vale anche per la mediazione obbligatoria

La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai casi in cui la mediazione tra le parti è obbligatoria (operativa dal 1°al 31° di agosto). O almeno è quanto stabilito da una recente sentenza del tribunale di Roma, precisamente la 4927 corrente anno.

Dunque, la sospensione feriale trova applicazione anche quando le parti propongono istanza di mediazione prima del giudizio di merito. Quindi, il giudice dovrà considerare anche i tempi della sospensione quando si troverà a valutare se il termine di decadenza della mediazione si sia consumato o meno.

La decisione in esame prende spunto dal ricorso presentato in merito al’impugnazione di una delibera condominiale. Vediamo cosa hanno stabilito i giudici e quali sono state le motivazioni.

Sospensione feriale dei termini: vale anche per la mediazione obbligatoria

Anche per la mediazione obbligatoria (Mediazione obbligatoria e facoltativa, differenze e vantaggi) vale la regola della sospensione feriale. Lo ha deciso il tribunale di Roma (sentenza allegata) prendendo spunto da un caso che ha ad oggetto una delibera condominiale.

In particolare, nel caso di specie, la proprietaria di un’unità immobiliare aveva avviato un procedimento di mediazione con il Condominio, impugnando due delibere e risultando vittoriosa.

A questo punto, il Condominio soccombente, aveva deciso di rivolgersi al giudice eccependo la tardiva impugnazione, in quanto alla mediazione non si applica la sospensione feriale.Il tribunale, invece, dà ragione alla proprietaria, in quanto i termini non erano scaduti. In altre parole, i giudici del tribunale romano hanno esteso la sospensione feriale anche ai casi di mediazione obbligatoria. Ne deriva che tale impugnazione deve considerarsi “tempestiva”, diversamente da quanto sostenuto dal Condominio.

Qui la sentenza del tribunale di Roma:

Tribunale di Roma, sentenza numero 4927/2019
Clicca per prendere visione della sentenza del tribunale di Roma

Nel prendere questa decisione, i giudici romani hanno anche richiamato la sentenza n. 49/1990 della Corte Costituzionale, nella quale viene sancito che la sospensione feriale dei termini si applica anche alle delibere assembleari (articolo 1137 del Codice civile).

Insomma, in conclusione, il giudice chiamato a valutare il termine di decadenza del procedimento di mediazione, dovrà tenere in considerazione il periodo di sospensione feriale e scomputarlo.

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