Sempre più vicino il termine per presentare le domande per usufruire della sesta salvaguardia dei lavoratori esodati; lo strumento consente di richiedere e ottenere la pensione.
Scade il prossimo 5 Gennaio 2015 il termine ultimo per presentare le domande per usufruire della sesta salvaguardia, la misura che consente di ottenere il beneficio della pensione a tutti quei lavoratori che, dopo l’entrata in vigore della riforma delle pensioni Fornero (Dl 201/2011, Salva Italia e relativa Legge di conversione 214/2011) sono rimasti senza lavoro (perché in fase di pensionamento) ma anche senza pensione (perché erano stati rivisti i termini per ottenerla). In base alle istruzioni fornite dall’INPS nel messaggio 9305/2014 è stato chiarito quali sono i lavoratori che possono presentare domanda alle Direzioni territoriali del Lavoro, per usufruire della sesta salvaguardia.
Soggetti che possono presentare la domanda
Sono tenuti alla presentazione della domanda, entro il 5 Gennaio 2015, tutti quei lavoratori che non l’hanno fatto in occasione della quarta salvaguardia o che, pur avendolo fatto, non hanno ancora vista riconosciuta la loro domanda con un istanza di accoglimento. Si tratta più in particolare circa la metà dei 32.100 esodati, tra cui si distinguono:
- 8.800 lavoratori che sono stati licenziati o il cui rapporto di lavoro è cessato in base ad accordi individuali o collettivi che incentivavano lo stesso esodo.
- 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il quale è stato cessato tra il gennaio 2007 e il dicembre 2011 e che non sono stati riassunti a tempo indeterminato;
- 1.800 lavoratori in congedo nel 2011;
Soggetti che non devono presentare la domanda
Secondo l’INPS non devo presentare nuovamente la domanda i lavoratori esodati che sono stati esclusi dalla quarta salvaguardia per l’esaurimento dei fondo a disposizione (in base all’art. 11bis della L. 124/2013). Questi lavoratori sono esonerati dal dover ripresentare la domanda, entro il prossimo 5 gennaio 2015, dal momento che hanno già ottenuto un provvedimento con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di riferimento ha accolto la loro domanda, sebbene, in quanto esclusi dalla platea dei beneficiari, non abbiano ancora avuto la certificazione formale del diritto alla salvaguardia.
Come presentare la domanda
I moduli per presentare la domanda sono stati forniti dal Ministero del Lavoro, in allegato alla Circolare 27/2014, dove è possibile consultare anche le istruzioni per la compilazione. Vanno, in ogni caso, inseriti: i dati anagrafici del lavoratore che richiede la pensione, convalidati dalla fotocopia di un documento di identità, tutti gli elementi necessari per identifica l’azienda o l’ente della pubblica amministrazione che fungeva quale datore di lavoro, il riferimento giuridico di salvaguardia (per cui esistono specifiche caselle da barrare).
Ci sono poi dei documenti specifici da presentare, che variano in base alla tipologia di lavoratore che presenta la domanda:
- i lavoratori licenziati o il cui rapporto di lavoro è cessato in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione e di una copia dell‘accordo che ha dato luogo al licenziamento o alle dimissioni. Questi lavoratori presentano la loro domanda presso la Direzione Territoriale del Lavoro davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi;
- I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non è stato rinnovato sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione sostituiva di mancata rioccupazione e della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del contratto a termine;
- Lavoratori in congedo nel 2011 presentano, invece, una dichiarazione sostitutiva del provvedimento di congedo.
Le ultime due tipologie di lavoratori devono presentare la propria domanda presso la Direzione Territoriale di competenza, in base alla loro residenza. Le istanze vengono trasmesse per posta elettronica certificata o per raccomandata A/R alla DTL che dopo un massimo di 30 giorni decide sull’ammissibilità o esprime un parere contrario, contro cui il lavoratore può ricorrere nel 30 giorni successivi.
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