Viene ridotto il contenuto informativo degli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi limitandone il contenuto ai soli numeri di identificazione IVA delle controparti, al valore complessivo, al tipo di prestazione e al paese di pagamento.
Negli ultimi mesi il processo di semplificazione dei sistemi fiscali avviato sia a livello europeo ha portato a rilevanti novità anche in Italia, con particolare riferimento agli adempimenti Iva e agli elenchi riepilogativi Intrastat.
La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta anche per la semplificazione delle informazioni richieste nei modelli Intrastat servizi. Infatti, l’articolo 23 della Legge n. 190/2014 (pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) prevede che con provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, saranno apportate modifiche al contenuto degli elenchi Intrastat riepilogativi, relativi alle prestazioni di servizi generiche ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Operazioni da includere negli elenchi
In particolare si tratta di tutte quelle operazioni compiute tra soggetti passivi appartenenti a due diversi stati UE, per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato nel quale è stabilito il soggetto committente (regola generale dei rapporto B2B). Non rientrano in questa fattispecie, e quindi non devono essere incluse nei modelli Intrastat le operazioni rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 7-quater e 7-quinques della Legge Iva (DPR n. 633/72).
Le modifiche in esame sono state introdotte al fine di semplificare il contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intratat, in particolare i modelli INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, INTRA1-quinquies; rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater; servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, relativi alle prestazioni di servizi rese o ricevute.
Il nuovo contenuto degli elenchi Inrastat servizi
In tutti questi modelli di comunicazione delle operazioni con altri soggetti passivi UE, il contenuto informativo viene ridotto alle seguenti informazioni:
- Numero di identificazione Iva della controparte estera;
- Valore totale delle transazioni avvenute nel periodo;
- Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento.
Il nuovo provvedimento congiunto di Entrate e Dogane dovrebbe definitivamente disporre la definitiva abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni sinora richieste, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le informazioni presenti negli elenchi riepilogativi delle operazioni intercorse con controparti aventi sede in altro Paese appartenente alla Comunità Europea, vengono maggiormente adeguate a quelle già in vigore negli altri Paesi europei.
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