Risarcimento danni in forma specifica: cosa significa?

Isabella Policarpio

21/12/2018

22/12/2018 - 07:29

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Il risarcimento danni in forma specifica consiste nell’eliminazione diretta del pregiudizio subito. Tuttavia, quando non è possibile, il giudice risarcisce il danno con una somma di denaro equivalente.

Risarcimento danni in forma specifica: cosa significa?

Il risarcimento in forma specifica è una delle tipologie di risarcimento danni previste nel nostro Codice Civile. Esso può essere richiesto solo quando, a seguito di un danno ingiusto subito, è materialmente possibile riportare il bene danneggiato nell’esatta condizione precedente al danno.

Il compito di stabilire se il risarcimento in forma specifica sia possibile spetta al giudice, il quale può farsi aiutare dal parere di tecnici e periti, esperti della materia. Quando non è possibile ripristinare la situazione allo stato originale, il giudice ordina il risarcimento per equivalente, indicando un corrispettivo in denaro.

Il risarcimento in forma specifica non va confuso con l’esecuzione in forma specifica. Infatti, anche se il nome ha indiscusse analogie, si tratta di due istituti completamente diversi: l’esecuzione ordina di compiere una determinata obbligazione, il risarcimento in forma specifica, invece, obbliga ad eliminare il danno provocato.

Definizione normativa

Quando si sente parlare di risarcimento in forma specifica bisogna pensare all’ipotesi in cui, in seguito ad un danno subito, il danneggiato può ottenere dal giudice il ripristino della situazione precedente al danno.

Facciamo subito un esempio: se avviene un sinistro stradale, la compagnia assicurativa ripara il mezzo per riportarlo nella situazione originaria, anziché erogare la somma di denaro corrispondente.

Il risarcimento danni in forma specifica è disciplinato dall’articolo 2058 del Codice Civile come segue:

“Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”

Dunque, per il danneggiato, chiedere il risarcimento in forma specifica è un diritto, ma solo quando è concretamente possibile e quando non costituisce un onere sproporzionato in capo alla controparte.

Infatti, in tutti gli altri casi, il giudice dispone il c.d. “risarcimento in forma equivalente”, ovvero la dazione di un corrispettivo in denaro come compensazione del danno subito o del mancato guadagno.

Quando è possibile?

Il risarcimento in forma specifica può essere richiesto solo quando è possibile. Cosa significa esattamente?

Facciamo chiarezza: questa particolare tipologia di risarcimento del danno dipende dalla natura del bene danneggiato. Naturalmente, non sempre è possibile ripristinare la situazione quo ante, ovvero precedente al danno, e quindi il ripristino in molte ipotesi va escluso. Si pensi al danneggiamento di un oggetto di artigianato pregiato o di un bene infungibile, cioè che non può essere sostituito.

Tuttavia, può anche accadere che la riparazione sia possibile ma eccessivamente onerosa per il danneggiante: in tal caso la legge esclude la possibilità di richiedere il risarcimento in forma specifica, anche se potenzialmente possibile, poiché chi ha commesso il fatto sarebbe gravato di un onere sproporzionato rispetto all’entità dell’azione commessa.

In ogni caso, la legittimità o meno della richiesta del risarcimento in forma specifica, viene valutata dal giudice di merito della causa; egli, sulla base degli elementi a disposizione, stabilisce se il risarcimento in forma specifica è possibile e quando, invece, è eccessivamente oneroso.

Risarcimento in forma specifica e per equivalente: le differenze

Quando un soggetto subisce un pregiudizio, per danno emergente o per lucro cessante (cioè quando viene impedito un guadagno sicuro) ha diritto ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento.

Se il risarcimento è richiesto in forma specifica il giudice ordina di riportare il bene nelle condizioni originarie, al contrario se viene richiesto il risarcimento per equivalente, il giudice ordina al danneggiante di pagare il corrispettivo in denaro del danno arrecato.

Tuttavia, la giurisprudenza considera il risarcimento in forma specifica in una posizione di privilegio rispetto a quello per equivalente. Spieghiamo meglio: quando il ricorrente chiede la reintegrazione del danno ed il ripristino della situazione precedente, nella domanda si considera già integrata la richiesta di risarcimento per equivalente. Di conseguenza, se il risarcimento in forma specifica si rivela troppo oneroso, il giudice ordinerà quello per equivalente, senza che il danneggiato faccia un’ulteriore domanda.

Inoltre, la legge prevede che il danneggiato che chiede la reintegrazione del danno può anche cambiare idea nel corso del giudizio e chiedere la somma in denaro corrispondente, mentre il contrario non è possibile. Infatti, la richiesta di risarcimento per equivalente esaurisce la possibilità di pretendere quello in forma specifica in un momento successivo.

L’ammontare del risarcimento per equivalente viene stabilito dal giudice con l’ausilio dei periti tecnici esperti della materia. Precisiamo, inoltre, che le due tipologie di risarcimento sono alternative tra loro e mai cumulabili.

L’esecuzione in forma specifica

Attenzione: il risarcimento in forma specifica non va confuso con l’esecuzione in forma specifica, che è un istituto completamente diverso per significato e funzione.

Per essere più chiari, il risarcimento in forma specifica mira all’esatto ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, con la restituzione o la riparazione delle cose; invece l’esecuzione in forma specifica ha lo scopo di far conseguire al titolare di un diritto una specifica pretesa a lui dovuta.

L’esecuzione in forma specifica si può avere all’esito di un processo, quando il giudice condanna la parte soccombente in giudizio ad adempiere ad un preciso obbligo. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’obbligazione di fare e non di restituire. Nell’esecuzione in forma specifica, il richiedente dovrà provare in giudizio gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa, mentre nel risarcimento in forma specifica, il danneggiato è tenuto a provare gli elementi del danno, ovvero il fatto illecito, l’ingiustizia del danno, la colpevolezza dell’agente ed il nesso causa- effetto tra l’azione ed il pregiudizio subito.

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