Reddito di Cittadinanza: tolto a chi non ha aspettato 18 o 6 mesi per la nuova domanda

Simone Micocci

01/05/2021

24/08/2021 - 09:15

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Reddito di Cittadinanza, nuova sanzione da parte dell’Inps: blocco del pagamento per chi in seguito ad una sanzione non ha aspettato 18 o 6 mesi per presentare la nuova domanda.

Reddito di Cittadinanza: tolto a chi non ha aspettato 18 o 6 mesi per la nuova domanda

Reddito di Cittadinanza bloccato a molte persone nelle ultime ore con una motivazione che c’è chi fatica a capire. Nel dettaglio, nella pagina Inps in cui si legge lo stato del beneficio viene indicato come decaduto il Reddito di Cittadinanza per “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 (o 6) mesi di cui all’articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.

Una novità rispetto ai mesi scorsi, quando l’Inps non ha mai fatto decadere il Reddito di Cittadinanza con una tale motivazione. Tant’è che anche molti CAF, ai quali questi beneficiari si sono rivolti per avere delucidazioni, si sono chiesti cosa significasse una tale dicitura.

Ebbene, semplicemente l’Inps ha cominciato ad applicare anche la sanzione accessoria prevista in caso di decadenza del Reddito di Cittadinanza per mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Reddito di Cittadinanza: quando si può rifare domanda dopo una sanzione

Ci sono delle sanzioni che comportano la decadenza immediata del Reddito di Cittadinanza. Eccone alcuni esempi:

  • mancata comunicazione di un rapporto di lavoro avviato durante il periodo di fruizione del beneficio;
  • mancata comunicazione di dimissioni presentate da uno o più componenti del nucleo familiare;
  • variazione del nucleo familiare non comunicata come vuole la normativa, ossia rinnovando l’Isee entro due mesi dalla variazione e presentando una nuova domanda nei casi diversi da nascita e morte;
  • terza assenza ingiustificata ad una convocazione del Centro per l’Impiego;
  • rifiuto di tre offerte di lavoro congrue, o anche rifiuto della prima offerta di lavoro congrua nel caso dei secondi 18 mesi di fruizione;
  • domanda presentata omettendo redditi o con false informazioni sul proprio stato;
  • mancato rilascio della Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro.

Questi sono i casi in cui si è soggetti ad una sanzione da parte dell’Inps. Sanzione che non lascia spazio ad attenuanti, in quanto qualora l’Istituto accerti una delle suddette situazioni fa scattare l’immediata decadenza del Reddito di Cittadinanza.

E attenzione, perché la sanzione non si limita alla perdita del Reddito di Cittadinanza: la normativa, infatti, prevede anche un periodo in cui l’intero nucleo familiare non può presentare una nuova domanda.

Reddito di Cittadinanza: dopo quanto si può rifare la domanda in caso di sanzione

Salvo i casi più gravi, il Reddito di Cittadinanza decaduto a seguito di sanzione può essere richiesto nuovamente dal richiedente, ovvero da altro componente del nucleo familiare, solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza.

Questo limite si riduce a 6 mesi nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità (come definita ai fini ISEE).

Lo prevede il comma 11 dell’articolo 7 della legge 26/2019: è questo, quindi, il motivo del nuovo blocco del Reddito di Cittadinanza. I beneficiari che si sono visti sospendere il pagamento del beneficio per la suddetta dicitura, infatti, sono coloro che a seguito di una sanzione ai loro danni non hanno aspettato il termine dei 18 o 6 mesi imposto dalla normativa.

L’Inps ha effettuato un controllo solo adesso: quindi è successo che la nuova domanda è stata comunque accolta, ma successivamente è scattato il blocco per il suddetto motivo. Cosa fare adesso? L’unica possibilità è aspettare che decorra il termine dei 18 o 6 mesi - a seconda della situazione - per poter poi presentare una nuova domanda e sperare nel buon esito della stessa.

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