Processo amministrativo telematico: come funziona? Entrata in vigore, modalità e informazioni tecniche

Giulia Adonopoulos

24/08/2016

Il processo amministrativo telematico è legge, ma come funziona esattamente? Ecco le cose da sapere prima dell’entrata in vigore ufficiale: informazioni utili (e tecniche) su atti, deposito e firma digitale.

Processo amministrativo telematico: come funziona? Entrata in vigore, modalità e informazioni tecniche

Il processo amministrativo telematico è stato approvato in Senato ed è diventato legge. Dal momento in cui il PAT entrerà in vigore tutti gli atti dovranno essere sottoscritti in forma digitale e seguire un iter diverso (più rapido, sicuro ed efficiente) rispetto a quello ancora vigente.

Addio al cartaceo, sia tra professionisti e uffici sia tra gli uffici stessi, tranne che nel caso di alcune eccezioni in cui il supporto cartaceo è ancora previsto. Legali e magistrati dovranno seguire il normale iter del processo amministrativo ma tenendo presente alcune innovazioni, come l’obbligo di deposito digitale dell’atto scritto.
Inoltre, con il via al processo amministrativo telematico, sono in arrivo 1000 nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’amministrazione giudiziaria.

Per saperne di più sul bando di concorso MdG 2016 leggi Concorso Ministero della Giustizia 2016: bando per 1000 assunzioni a tempo indeterminato nei tribunali

Quando entrerà in vigore il processo amministrativo telematico e come funzionerà? Le regole del PAT, con l’obbligo, quindi, di fare tutto in forma digitale, saranno valide a partire dal 1° gennaio 2017. Tuttavia fino al 31 marzo 2017 “restano applicabili le regole vigenti”, il che significa che entro questo termine sarà ancora consentito l’uso del cartaceo.

Ecco cosa cambia nelle procedure del processo amministrativo, le regole e le modalità con cui interagire nel processo telematico.

Processo amministrativo telematico: come funziona?

L’interfaccia che i legali dovranno utilizzare per il PAT è il “Portale dell’Avvocato”, che si trova in un’apposita sezione del sito istituzionale tramite il quale si accederà al SIGA (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa).

Dal SIGA verranno gestite la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento, la tenuta dei registri, la trasmissione dei fascicoli, il deposito, la conservazione delle copie degli atti, la pubblicazione dei provvedimenti, le comunicazioni di segreteria ecc…

I documenti e i dati conservati nel SIGA possono essere così trovati e consultati in maniera rapida e semplice. Inoltre sono tenuti al sicuro da uno speciale sistema di crittografia.

Processo amministrativo telematico: differenze con il PCT

Tutti, compresi i privati, dovranno depositare i loro atti telematicamente e sottoscriverli esclusivamente tramite firma digitale PAdES e non anche con firma “CAdES”, come invece previsto dal processo civile telematico.

Anche i magistrati dovranno redigere e depositare i loro atti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, a differenza di quanto ad oggi previsto nel processo civile telematico dove il pm deve redigere e depositare in modalità telematica solo il decreto a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Sempre a differenza del PCT, non si utilizzeranno i “redattori” per confezionare e inviare le buste telematiche: le regole del processo amministrativo telematico prevedono che documenti e atti dovranno essere inviati dalla PEC del professionista alla PEC della sede giudiziaria. Se il deposito non può essere effettuato tramite PEC per motivi tecnici o particolari dimensioni del documento si effettuerà l’“Upload” attraverso il sito istituzionale.

Processo amministrativo telematico: info tecniche

L’atto del processo in forma di documento digitale può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:

  • pdf, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine;
  • testo piano senza formattazione (estensione txt);
  • testo formattato (estensione rtf);
  • archivio compresso WinZip o WinRAR, sempre nei formati pdf, txt o rtf.

I formati ammessi per il deposito di documenti allegati e della procura alle liti sono:

  • pdf, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
  • testo piano senza formattazione (estensione txt);
  • Extended Markup Language (estensione xml);
  • immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
  • messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati sopraelencati;
  • archivio compresso WinZip o WinRAR, nei formati sopraelencati.

Processo amministrativo telematico: come avviene il deposito atti

Il deposito di documenti sotto forma di immagini e di documenti pdf ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.

Nel PAT il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati verrà effettuato utilizzando un modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”, che si può scaricare dal Portale dell’Avvocato e che va compilato secondo istruzioni.

Gli atti successivi al ricorso introduttivo, insieme ai relativi allegati, sarà invece depositato utilizzando l’apposito modulo chiamato “ModuloDepositoAtto” e bisognerà indicare il numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del deposito telematico del ricorso introduttivo.

Entrambi i moduli sono in formato PDF e andranno sottoscritti con firma digitale PAdES. Tutti i documenti da allegare ai moduli, compreso il ricorso, saranno inseriti in un unico file e la firma digitale apposta varrà per tutti i documenti in esso contenuti.

Processo amministrativo telematico: termini e scadenze

Il termine per fare ricorso resta invariato: 60 giorni che diventano 30 nel caso di accesso, elezioni e appalti. Sia che venga redatto in modo cartaceo o digitale, il ricorso introduttivo deve essere depositato con modalità telematiche: verrà infatti aperto un fascicolo digitale sulla base della comunicazione telematica.

Con il PAT la procura, cioè l’atto con cui il cliente dà mandato all’avvocato di procedere in sede giudiziaria, verrà conferita dal cliente o in via informatica con firma digitale certificata oppure su supporto cartaceo che viene trasferito come immagine certificata dal difensore, che dichiara che quel file corrisponde all’immagine originale in suo possesso. Né il ricorso né la procura vanno depositati in forma cartacea.

Per quanto riguarda i termini di scadenza per il deposito del ricorso e della procura, esso può avvenire fino all’“ultima ora”, ovvero entro la mezzanotte del giorno di scadenza. Nel caso in cui l’atto non venga depositato digitalmente è previsto un deposito cartaceo, ma solo se la mancata consegna è dipesa da cause maggiori non imputabili al mittente.

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