Precari scuola, legge 36 mesi: come si calcolano i mesi di servizio e come funziona il limite per le supplenze

Federica Ponza

27 Febbraio 2017 - 11:29

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Come funziona il limite di 36 mesi per le supplenze? E come si calcolano i mesi di servizio? Queste le domande che si sono posti molti precari della scuola. Vi spieghiamo la legge dei 36 mesi.

Precari scuola, legge 36 mesi: come si calcolano i mesi di servizio e come funziona il limite per le supplenze

Una delle leggi più discusse all’interno del sistema scuola è quella del divieto di supplenze oltre i 36 mesi, sancita dal comma 131 della legge 107/15. La domanda che molti potrebbero porsi è come si calcolano i 36 mesi di servizio e come funziona il limite di 36 mesi per le supplenze.

La legge sul limite di 36 mesi per le supplenze è valida a partire dal primo settembre 2016 e ha messo in allarme molti precari della scuola che si sono chiesti come funzioni davvero questa legge e quali siano i rischi correlati ad essa.

La preoccupazione maggiore è che se nella Pubblica Amministrazione la norma dovrebbe aiutare a ridurre il fenomeno del precariato imponendo l’assunzione oltre i 36 mesi di contratto a tempo determinato, nell’ambito scolastico tale norma rischia di penalizzare i precari della scuola.

In realtà, la legge non impone un’impossibilità di esercitare la professione di insegnante oltre i 36 mesi di supplenza e la questione sta generando ancora molta confusione.
Per questo motivo, è necessario fare chiarezza e capire bene quali conseguenze abbia questa norma all’interno del sistema scuola.

Leggi anche Scuola, supplenze annuali e supplenze fino al 30 giugno: quali sono le differenze?

Precari scuola: come funziona il limite di 36 mesi per le supplenze

Come abbiamo anticipato, è necessario fare un po’ di chiarezza sulle implicazioni e gli effetti del comma 131 della legge 107/15.

Tale comma stabilisce che dal primo settembre 2016 i contratti a tempo determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili con i docenti, il personale educativo e il personale ATA non possono superare i 36 mesi complessivi e anche non continuativi.

Il divieto riguarda quelle supplenze attribuite dia da GAE che da graduatoria d’istituto fino al 31 agosto su quei posti dove non c’è un docente titolare entro il 31 dicembre e che in teoria dovrebbero rimanere tali per l’intero anno scolastico.

Superato il limite dei 36 mesi il docente potrà continuare ad insegnare e ad effettuare supplenze, ma non quelle su posto vacante e disponibile.

Nel sistema scolastico, infatti, esistono tre tipi possibili di supplenze:

  1. le supplenze annuali che vanno a coprire cattedre o posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e che resteranno tali per tutto l’anno scolastico;
  2. le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su cattedre o posti d’insegnamento non vacanti, disponibili entro il 31 dicembre e fino alla fine dell’anno scolastico per un numero di ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  3. le supplenze temporanee per necessità diverse da quelle precedenti.

In sostanza, i contratti di supplenza annuale sono utilizzati per coprire cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili (ossia che non abbiano titolare e costituiti in organico di diritto); i contratti fino al 30 giugno coprono le cattedre e i posti di insegnamento non vacanti o costituiti in organico di fatto per aumento del numero di classi e di alunni.

Il limite di 36 ore di supplenza non permetterebbe al docente precario di accedere solo alle supplenze della prima tipologia esposta (su posti vacanti e disponibili) e continuare ad insegnare relativamente alle altre tipologie.

Precari scuola: come si calcolano i 36 mesi di servizio

Una delle domande che molti docenti precari si sono posti è come si calcolano i 36 mesi di servizio oltre i quali non si può più accedere alle supplenze su posti disponibili e vacanti.

Prima di tutto va chiarito che il conteggio è relativo alle supplenze svolte a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e non ci sarà, dunque, alcuna reatroattività della norma.

Come abbiamo detto, dunque, tale norma riguarda solo le supplenze su posto vacante e disponibile con scadenza al 31 agosto e non quelle fino al 30 giugno o le supplenze brevi.

Inoltre, bisogna anche considerare che a contare è la durata del contratto e non il numero di ore di insegnamento settimanale.

Il problema può nascere, però, per le supplenze attribuite al 30 giugno nonostante siano su posto vacante e disponibile e, in questo caso, dovrà essere il docente a prestare attenzione al tipo di posto che sta occupando.

I 36 mesi di servizio, poi, sono relativi solo a quelli svolti all’interno della scuola pubblica e non in scuole private o paritarie.

I problemi legati a tale norma sono diversi, primo tra tutti il fatto che questa legge non dovrebbe ostacolare i precari in quanto si prevedono concorsi scuola a cadenza triennale che servirebbero ad occupare tutti i docenti che sono attualmente precari, annullando questo tipo di supplenze e limitandosi a quelle dovute a situazioni temporanee.

Sono molti, però, i precari che si chiedono se questa previsione verrà realizzata e se questa norma, che in altri campi della Pubblica Amministrazione è volta a favorire i precari, non costituisca uno stallo per quelli della scuola.

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