Preavviso di dimissioni, attenzione alle regole aggiornate. Sai quanti giorni prima devi comunicarle al datore di lavoro? Facciamo chiarezza.
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Quando si rassegnano le dimissioni è necessario dare il congruo preavviso. Il preavviso di dimissioni, infatti, è un passaggio molto importante perché consente al lavoratore di interrompere correttamente il rapporto di lavoro senza rischiare una decurtazione dello stipendio a seguito della pretesa di un’indennità sostitutiva da parte del datore.
Nel dettaglio, con il termine «preavviso» ci si riferisce al periodo di tempo che deve trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro effettivo, una fase fondamentale per garantire una gestione ordinata della cessazione del rapporto. Durante il preavviso il dipendente continua a lavorare e a percepire la normale retribuzione, mentre l’azienda ha il tempo necessario per organizzare la sostituzione.
Ma quanto dura il preavviso di dimissioni? E soprattutto, come si calcolano i giorni da rispettare? La risposta dipende da diversi fattori, come il CCNL applicato, l’anzianità di servizio, il livello di inquadramento e la tipologia di contratto.
A tal proposito, ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare errori e lasciare il lavoro nel modo corretto.
Preavviso e dimissioni, ecco come funziona
Come visto sopra, il preavviso di dimissioni è il periodo che il lavoratore è tenuto a rispettare prima di interrompere il rapporto di lavoro, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. La finalità è quella di garantire una cessazione graduale del rapporto, permettendo al datore di lavoro di organizzarsi per la sostituzione del dipendente e assicurare la continuità dell’attività aziendale.
L’obbligo di preavviso è regolato dall’articolo 2118 del Codice Civile, secondo cui ciascuna delle parti (datore di lavoro e lavoratore) può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Il mancato rispetto comporta il pagamento di un’indennità sostitutiva, mentre il recesso immediato è ammesso solo in presenza di una giusta causa, disciplinata dall’articolo 2119.
Con il Decreto Legislativo 151/2015 è stato inoltre introdotto l’obbligo di presentare le dimissioni online tramite il portale del ministero del Lavoro, direttamente o con l’assistenza di patronati, sindacati e altri soggetti abilitati, misura pensata per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. La procedura telematica non si applica, tra gli altri, al lavoro domestico e alle dimissioni rese in sede protetta, mentre per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio è richiesta la convalida presso l’Ispettorato del lavoro.
Di fatto, gli obblighi per il lavoratore che intende dimettersi sono pochi ma fondamentali.
Fatta eccezione per il contratto a tempo determinato - per il quale le dimissioni anticipate non sono normalmente consentite - il dipendente non è tenuto a motivare la propria scelta, a differenza di quanto accade nel caso del licenziamento. Deve però rispettare la procedura prevista e osservare il periodo di preavviso stabilito.
Proprio per questo motivo, il mancato rispetto del preavviso comporta una vera e propria sanzione economica. Questo periodo serve infatti a consentire all’azienda di individuare e formare un sostituto, continuando nel frattempo a beneficiare della prestazione lavorativa del dipendente dimissionario. Di conseguenza, il preavviso deve essere effettivamente lavorato: eventuali interruzioni - come nel caso di ferie fruite durante il preavviso, che per l’articolo 2109 del Codice Civile non possono essere computate nel periodo - ne sospendono il decorso.
Quanti giorni di preavviso sono necessari per le dimissioni volontarie?
Per il calcolo del preavviso, che vedremo più avanti, e per il rispetto dei giorni necessari, va ricordato che il periodo stesso - anche se in modalità differenti - si applica a tutti i lavoratori dipendenti, con alcune eccezioni.
- Non è richiesto per le dimissioni per giusta causa.
- Non è dovuto durante il periodo di prova, come previsto dall’articolo 2096 del Codice Civile.
- È regolato in modo specifico per contratti particolari come apprendistato e tempo determinato.
Per quanto riguarda il numero di giorni di preavviso, invece, sono diversi i fattori che agiscono sulle tempistiche:
- tipologia di contratto (full-time, part-time, tempo determinato, apprendistato);
- anzianità di servizio (maggiore anzianità di solito comporta periodi di preavviso più lunghi);
- livello di inquadramento e qualifica;
- CCNL di riferimento, che stabilisce regole specifiche per ogni settore.
Sia per il contratto di apprendistato sia per il contratto a tempo indeterminato, in caso di dimissioni volontarie, è opportuno consultare il CCNL con cui si è assunti per determinare il periodo di preavviso obbligatorio. Per i contratti a tempo indeterminato, inoltre, giocano un ruolo fondamentale anche l’anzianità e la qualifica. Non esiste invece una regola valida per tutti sul rapporto con il preavviso di licenziamento: in alcuni contratti collettivi i termini previsti per le dimissioni sono inferiori a quelli fissati per il licenziamento (nel CCNL del lavoro domestico, ad esempio, sono ridotti della metà), mentre in altri, come il CCNL Metalmeccanici dell’industria, coincidono.
Come calcolare il preavviso delle dimissioni: i tempi da rispettare per ogni CCNL
Come detto, i singoli CCNL prevedono termini differenti e specifici in base ad anzianità e qualifiche. Quindi, in questi casi sono i contratti collettivi a stabilire i periodi di preavviso da rispettare. Ecco alcune indicazioni in base ai principali settori.
CCNL Terziario, distribuzione e servizi (Commercio)
| Anni di servizio | Livello | Giorni di preavviso |
|---|---|---|
| fino a 5 anni | Quadri e I° livello | 45 giorni |
| II° e III° livello | 20 giorni | |
| IV° e V° livello | 15 giorni | |
| VI° e VII° livello | 10 giorni | |
| Operatori di vendita | 30 giorni | |
| dai 5 ai 10 anni | Quadri e I° livello | 60 giorni |
| II° e III° livello | 30 giorni | |
| IV° e V° livello | 20 giorni | |
| VI° e VII° livello | 15 giorni | |
| Operatori di vendita | 45 giorni | |
| oltre i 10 anni | Quadri e I° livello | 90 giorni |
| II° e III° livello | 45 giorni | |
| IV° e V° livello | 30 giorni | |
| VI° e VII° livello | 15 giorni | |
| Operatori di vendita | 60 giorni |
CCNL Metalmeccanici industria
| Anni di servizio | Livello | Preavviso |
|---|---|---|
| fino a 5 anni | B2, B3 e A1 (ex 6°, 7° e 8° livello) | 2 mesi |
| C2, C3 e B1 (ex 4°, 5° e 5° super) | 1 mese e 15 giorni | |
| D1, D2 e C1 (ex 1°, 2°, 3° e 3° super) | 10 giorni | |
| dai 5 ai 10 anni | B2, B3 e A1 (ex 6°, 7° e 8° livello) | 3 mesi |
| C2, C3 e B1 (ex 4°, 5° e 5° super) | 2 mesi | |
| D1, D2 e C1 (ex 1°, 2°, 3° e 3° super) | 20 giorni | |
| oltre i 10 anni | B2, B3 e A1 (ex 6°, 7° e 8° livello) | 4 mesi |
| C2, C3 e B1 (ex 4°, 5° e 5° super) | 2 mesi e 15 giorni | |
| D1, D2 e C1 (ex 1°, 2°, 3° e 3° super) | 1 mese |
CCNL Lavoro domestico (colf e badanti)
| Orario settimanale | Anzianità | Giorni di preavviso |
|---|---|---|
| 25 ore e oltre | fino a 5 anni | 8 giorni |
| oltre 5 anni | 15 giorni | |
| meno di 25 ore | fino a 2 anni | 4 giorni |
| oltre 2 anni | 8 giorni |
Periodo di preavviso: cosa deve sapere il dipendente dimissionario
I giorni di preavviso in caso di dimissioni volontarie vanno calcolati secondo le indicazioni date fin qui. Ma, oltre ai tempi e alle modalità di comunicazione, ci sono altri aspetti che richiedono un’attenzione particolare tanto per i dipendenti quanto per i datori di lavoro.
Quando parte il periodo di preavviso?
Per prima cosa, bisogna ricordare che la decorrenza del preavviso dipende dal CCNL applicato. In alcuni contratti, come quello del Terziario, distribuzione e servizi, il periodo del preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese.
Se il dipendente dimissionario invia la comunicazione in un momento diverso, il calcolo della data del termine del rapporto di lavoro inizia nel momento di decorrenza più prossimo.
Ad esempio, per una comunicazione delle dimissioni inviata il 18 giugno, il periodo di decorrenza scatterà dal 1° luglio dello stesso anno.
In altri contratti, come il CCNL Metalmeccanici dell’industria, i termini decorrono invece dal giorno successivo alla comunicazione delle dimissioni all’azienda.
Come si contano i giorni di preavviso delle dimissioni
Un’altra domanda che molti si pongono a riguardo è: per il calcolo del preavviso si considerano i giorni lavorativi o quelli di calendario? Un’informazione importante di cui essere a conoscenza per non rischiare di commettere errori di calcolo.
Nella durata del preavviso si tiene conto di tutti i giorni di calendario, compresi quelli non lavorativi. Questo tipo di calcolo favorisce il dipendente che ha fretta di lasciare l’azienda.
Come vedremo meglio di seguito, però, non prestare attività nei giorni solitamente lavorativi interrompe la durata del preavviso.
Il preavviso deve essere lavorato?
La regola vuole che il preavviso debba essere lavorato. Non si può, ad esempio, approfittare di questo periodo per smaltire le ferie residue. A tal proposito, è opportuno sapere che nel periodo di preavviso non vengono conteggiati eventuali giorni di assenza del lavoratore per:
- malattia;
- infortunio;
- ferie;
- maternità;
- congedi.
Il periodo di preavviso resta quindi sospeso e riprende a decorrere dal giorno di rientro del lavoratore.
Il periodo di preavviso viene retribuito?
Il preavviso viene trattato al pari degli altri giorni lavorativi. Il dipendente ha, dunque, diritto alla normale retribuzione, compresa di tutti gli emolumenti accessori. Durante il preavviso, inoltre, si continuano a maturare ferie, TFR e tredicesima, somme che verranno poi riconosciute alla fine del rapporto di lavoro.
Cosa succede se non si rispettano i giorni del preavviso: sanzioni e conseguenze
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti il periodo di preavviso previsto dalla legge e dal CCNL applicato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un’indennità di mancato preavviso.
Tale indennità è pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato, come stabilito dall’articolo 2118 del Codice Civile.
Pensiamo, ad esempio, a un lavoratore che dovrebbe dare preavviso di 30 giorni ma non lo fa.
Al momento della liquidazione delle ultime competenze a questo viene trattenuto un importo pari allo stipendio che sarebbe stato percepito in quei 30 giorni nel caso in cui fossero stati lavorati.
La stessa trattenuta può scattare in caso di dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’articolo 19 della Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) e operative dal 12 gennaio 2025: se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, per più di 15 giorni, il datore può darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro e il rapporto si intende risolto per volontà del dipendente. Come chiarito dal ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, in questo caso il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo, mentre il lavoratore non ha diritto alla NASpI.
Preavviso dimissioni: quando non esiste (e quando non è dovuto)
Esistono situazioni particolari in cui il periodo di preavviso non è obbligatorio o, addirittura, è assente dal contratto. Questi casi specifici vanno trattati diversamente, soprattutto dal punto di vista del lavoratore.
Periodo di preavviso per i contratti a tempo determinato
Nel contratto a tempo determinato non è previsto il recesso anticipato e di conseguenza non è previsto nemmeno il preavviso, salvo che la possibilità di dimettersi prima della scadenza sia espressamente prevista dal contratto individuale o dal CCNL. In caso contrario, il rapporto di lavoro può concludersi prima del termine solo in caso di accordo di entrambe le parti o in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 Codice Civile).
Se, quindi, il lavoratore decide di dimettersi in mancanza di giusta causa, il datore di lavoro potrà chiedere il risarcimento del danno subito per la cessazione anticipata del rapporto, che dovrà però dimostrare. In questi casi cosa fare? Essendo riconosciuta la possibilità di recesso anticipato in caso di accordo di entrambe le parti, il lavoratore dovrà accordarsi con il datore di lavoro.
I casi in cui non è dovuto il preavviso
Come anticipato, ci sono circostanze in cui il lavoratore non è obbligato a rispettare il periodo di preavviso. Può, quindi, non presentarsi al lavoro già nella giornata successiva a quella in cui sono state comunicate le dimissioni.
È il caso delle già citate dimissioni per giusta causa, in cui l’effetto delle dimissioni è immediato. Il preavviso disciplinato dall’articolo 2118 del Codice Civile, inoltre, riguarda il lavoro subordinato a tempo indeterminato: non si applica quindi a tirocini e stage, che non costituiscono un rapporto di lavoro, né alle collaborazioni coordinate e continuative, per le quali vale quanto eventualmente pattuito nel contratto.
Altra situazione in cui il preavviso non è necessario è quella della lavoratrice che rassegna le dimissioni nel periodo di maternità - vale a dire dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio - come previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001. In questo caso la lavoratrice ha anche diritto alle indennità previste per il licenziamento, compresa quella sostitutiva del preavviso. Lo stesso esonero vale per il padre lavoratore che si dimette entro il primo anno di vita del figlio, mentre le indennità gli spettano solo se ha fruito del congedo di paternità.
Non c’è l’obbligo di preavviso, né lato azienda né lato lavoratore, neppure nel caso delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.
Rinuncia del preavviso
È comunque facoltà del datore di lavoro rinunciare al preavviso di dimissioni, consentendo dunque al lavoratore di cambiare subito lavoro. Con l’ordinanza n. 6782 del 14 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che in questo caso il lavoratore non ha diritto all’indennità sostitutiva: nelle dimissioni il preavviso tutela il datore, che può quindi rinunciarvi senza dover corrispondere alcuna somma per il periodo non lavorato. Restano comunque dovute tutte le competenze maturate fino alla cessazione del rapporto, come ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti e TFR, oltre alle eventuali previsioni più favorevoli contenute nei singoli CCNL.
Lo stesso vale quando è il lavoratore a chiedere di lasciare l’azienda prima della scadenza del preavviso e il datore accetta: si tratta di un accordo tra le parti che è bene mettere per iscritto, con sottoscrizione di entrambi.
Sconsigliamo di credere alla rinuncia del preavviso semplicemente dichiarata per voce. In questo caso, sarebbe la parola del datore di lavoro contro il dipendente. Il rischio è che il datore pretenda - con tutto il diritto di farlo - il pagamento della suddetta indennità di mancato preavviso.
Preavviso più lungo, può deciderlo il datore di lavoro?
Un tema molto importante sul preavviso di dimissioni riguarda la possibilità di prevedere, nel contratto individuale, un termine più lungo rispetto a quello stabilito dal CCNL.
Proprio su questo punto è intervenuta di recente la sentenza n. 1488 del Tribunale di Tivoli del 13 novembre 2025, che ha chiarito quando tali clausole possono essere considerate legittime.
Nel dettaglio, il caso nasce da un rapporto di lavoro in cui il contratto individuale prevedeva, in caso di dimissioni, un preavviso di 18 mesi, a fronte dei 90 giorni stabiliti dal CCNL Metalmeccanici per l’inquadramento e l’anzianità del lavoratore.
Dopo le dimissioni rassegnate senza rispettare il termine pattuito, l’azienda aveva richiesto l’indennità prevista dalla clausola, sostenendo la validità dell’accordo.
Il giudice ha quindi dovuto stabilire se l’autonomia individuale possa allungare o meno il periodo di preavviso oltre i limiti fissati dal CCNL e, soprattutto, a quali condizioni ciò sia possibile senza limitare in modo eccessivo la libertà del lavoratore di lasciare il posto.
Dalla decisione emerge un principio chiave: il prolungamento del preavviso è ammissibile solo se accompagnato da una controprestazione reale e adeguata, cioè da un vantaggio per il dipendente (economico o professionale).
Non sono sufficienti benefici «ordinari», come la maturazione dell’anzianità o delle ferie, che si verificano comunque durante il rapporto di lavoro. In assenza di un equilibrio tra vincolo imposto e beneficio riconosciuto, la clausola è nulla perché peggiorativa rispetto alla disciplina collettiva, in violazione dell’articolo 2077 del Codice Civile: è quanto deciso nel caso esaminato, in cui il Tribunale non ha ravvisato un corrispettivo adeguato.
Quindi, chi firma un contratto con un preavviso più lungo deve verificare che esista un vantaggio reale e proporzionato. In caso contrario, il patto potrebbe non essere valido e non giustificare richieste economiche da parte del datore di lavoro, situazione che deve comunque essere valutata dal giudice caso per caso.
Commenti
7Salve, non ho trovato riscontro in merito ad un dubbio sul preavviso in caso di licenziamento. Ho un’anzianità dal 2008, ma nell’aprile del 2017 e poi nuovamente ad ottobere 2018, vi sono state 2 cessioni di ramo d’azienda. Io ho mantenuto la mia retribuzione, livello di inquadramento e scatti di anzianità, ora, l’azienda presso la quale ho prestato servizio fino ad ora, mi ha inviato una lettera di preavviso di licenziamento con solamente 15 giorni. L’anzianità di servizio dal 2008 e un livello di inquadramento III ccnl cisal anpit non prevede 60 giorni di preavviso? Grazie
Buongiorno,per un lavoratore "assunto con partita iva c’è bisogno di dare il preavisso di dimissioni??Grazie
Buongiorno,
io ho un contratto metalmeccanico e quando ho firmato era indicato un mese di preavviso. Ad oggi sono un III livello con più di 6 anni di servizio.
Il preavviso rimane di 1 mese o è raddoppiato?
Grazie
Buongiorno,
Se la domanda di dimissioni è stata inviata proprio il 16, i 20 giorni (nel mio caso sono 20) di preavviso, partono da quel giorno o dal 1° del mese successivo?
Grazie
Può un datore di lavoro chiudere il rapporto di propria iniziativa durante il periodo di preavviso dimissioni?
Salve, qui trova tutte le informazioni che le servono: https://www.money.it/Preavviso-licenziamento-termini-giorni-obbligo-datore-lavoro
Se il mancato preavviso è solo parziale (1 mese invece che 2) il datore di lavoro ha comunque diritto a chiedere la penale per intero?