Pos professionisti: non è obbligatorio per gli avvocati? Ecco i chiarimenti del CNF

Valentina Pennacchio

21 Maggio 2014 - 19:40

Il 30 giugno scatterà l’obbligo del Pos per i professionisti. Il 20 maggio il Consiglio nazionale forense ha emanato una circolare per fare delle precisazioni sugli avvocati, ecco cosa è emerso.

Pos professionisti: non è obbligatorio per gli avvocati? Ecco i chiarimenti del CNF

Dal 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il Pos per i professionisti per i pagamenti superiori a 30 euro. La decisione rientra nella lotta all’evasione fiscale per mezzo della tracciabilità dei pagamenti.

Il Pos obbligatorio per i professionisti sarebbe dovuto scattare già dal 1 gennaio, ma la proroga è stata quasi una necessità in seguito alle proteste dei professionisti scaturite dal fatto di individuare in questa decisione una manovra in favore delle banche.

L’ordine degli architetti, che ha presentato ricorso al Tar del Lazio (che lo ha respinto), ha parlato di

"una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista".

Le critiche vengono mosse anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che parla di un regalo alle banche dal valore di 2 miliardi di euro.

Nel dibattito, più vivo che mai, si inserisce anche il Consiglio nazionale forense, che con la circolare 10-C 2014 del 20 maggio, firmata dal presidente Guido Alpa, spiega che non è stato sancito alcun obbligo per gli avvocati. Vediamo nel dettaglio le novità.

Il Pos non è obbligatorio per gli avvocati?

Nella circolare del CNF si forniscono diversi chiarimenti in base al Pos obbligatorio per i professionisti ed in particolare per gli avvocati.

La circolare pone l’accento su due questioni:

  • la normativa non stabilisce che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS;
  • né che tutti i pagamenti in favore degli avvocati dovranno essere eseguiti tramite POS, bensì che, nel caso il cliente manifesti la volontà di pagare in questo modo, l’avvocato sarà tenuto ad accettare questa forma di pagamento.

Ne consegue che i clienti che sono soliti pagare mediante assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo:

"salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento".

Chi meglio del Consiglio Nazionale Forense può chiarire giuridicamente la questione? Ecco che si parla di onere, piuttosto che di obbligo giuridico. La circolare aggiunge che nel caso il cliente volesse pagare con carta di debito e l’avvocato fosse sprovvisto di Pos

"si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione".

Insomma: non è prevista nessuna sanzione per l’avvocato rifiutatosi di accettare un pagamento tramite carta di debito, che si qualifica come

“lo strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”.

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