Come funziona il pignoramento mobiliare, immobiliare e di crediti prezzo terzi? Ecco una breve guida.
Il pignoramento è una procedura esecutiva, che dà inizio all’espropriazione forzata per il recupero delle somme iscritte a ruolo, in particolare per i debiti più rilevanti per cui persiste il mancato pagamento e solo con le condizioni previste dalla normativa, la quale prevede il pignoramento mobiliare e immobiliare, con la messa all’asta dei beni, e il pignoramento di crediti presso terzi, se il debitore vanta nei confronti di un terzo un credito, che Equitalia può riscuotere nei limiti di quanto dovuto. Vediamo nel dettaglio come funzionano.
Pignoramento mobiliare
Nel caso del pignoramento mobiliare di beni di proprietà del debitore, che si trovino presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale, suddetti beni vengono messi all’asta, a meno che non si tratti di beni necessari per l’attività di impresa, è possibile che vengano pignorati nel limite di 1/5, quando il valore degli altri beni non è sufficiente per la soddisfazione del credito.
Pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare è l’atto esecutivo tramite il quale inizia la vendita all’asta dell’immobile, se il contribuente, successivamente all’iscrizione d’ipoteca, non paga il debito. Come abbiamo accennato questo tipo di pignoramento è possibile:
- per i debiti più rilevanti;
- con determinate condizioni stabilite dalla normativa.
Ci sono dei casi in cui il pignoramento immobiliare non può essere eseguito, ovvero quando l’immobile:
- è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso, quindi una villa (A/8), un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9).
In tutti gli altri casi è possibile pignorare l’immobile solo se:
- l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
Il contribuente, in accordo con Equitalia, può decidere di vendere personalmente l’immobile pignorato, o ipotecato, versando l’intero ricavo (l’eventuale differenza tra quanto incassato e quanto dovuto è restituita entro 10 giorni dall’incasso).
Pignoramento dei crediti presso terzi
Equitalia può recuperare il debito tramite terzi (il debitore può contestare la misura entro 60 giorni). Quando si tratta di somme quali stipendio o pensione, il pignoramento nei confronti di persone con difficoltà economiche è più leggero:
- se lo stipendio mensile non supera 2.500 euro, la quota pignorabile è un decimo;
- per somme mensili comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
- se lo stipendio mensile supera i 5.000 euro, la quota massima che si può pignorare è un quinto.
Nonostante Equitalia possa recuperare il credito presso terzi, la recente normativa ha disposto che il pignoramento non può avvenire sull’ultimo stipendio o pensione, già affluito nel suo c/c e quindi nella sua totale disponibilità.
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