La riforma pensionistica Fornero ha avuto effetti anche sulla Cipag. Quali sono le novità per la pensione 2014 dei geometri?
La Cipag è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, nata nel 1955 come ente pubblico e privatizzata 40 anni dopo. Conta 94.000 iscritti e le sue funzioni sono di natura assistenziale e previdenziale in favore degli iscritti.
La Cipag eroga circa 30.000 pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità e ai superstiti. In questa sede ci occuperemo della pensione di vecchiaia e anzianità, cercando di capire, alla luce del nuovo regolamento, in vigore dal 1 gennaio 2013, quali sono le regole per la pensione 2014 per i geometri.
La Riforma pensionistica Fornero ha infatti coinvolto anche la previdenza dei professionisti. Quali sono le novità della Cipag?
Viene stabilito un graduale innalzamento (dal 2014 al 2019) da 67 anni a 70 per la pensione di vecchiaia retributiva, elevando ogni anno di sei mesi l’età richiesta e mantenendo la possibilità di accesso alla vecchiaia con calcolo misto (retributivo/contributivo) a 67 anni (sempre in modo graduale).
Pensione di vecchiaia retributiva
Ecco i nuovi requisiti anagrafici e contributivi.
La pensione di vecchiaia retributiva decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di entrambi i requisiti, a cui si aggiunge la regolarità degli anni contributivi.
Pensione di vecchiaia anticipata
Ecco i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia anticipata (calcolo misto retributivo/contributivo).
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Pensione di vecchiaia contributiva
Dal 1 gennaio 2013 la disciplina della pensione contributiva ha subito cambiamenti sostanziali: il trattamento può essere liquidato in favore di coloro che hanno maturato almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con un ammontare non inferiore a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 335/95).
Anche in questo caso è previsto un’ innalzamento graduale dell’età da 65 a 67 anni, elevando ogni anno di sei mesi l’età richiesta.
Si prescinde da tali requisiti solo per il pensionando in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Questa pensione, che è reversibile ai superstiti, non viene integrata al trattamento minimo.
Pensione di anzianità
Come indicato dal sito ufficiale della Cipag, la pensione di anzianità spetta nei casi seguenti:
- a coloro che hanno maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica;
- a coloro che hanno maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e hanno compiuto almeno 58 anni di età.
Quali sono invece i requisiti, e la decorrenza, della pensione di anzianità da totalizzazione?
- requisiti di età e di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2010: il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- requisiti di età e di contribuzione maturati nel 2011: il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti a prescindere dalla data di presentazione della domanda (legge 122/2010);
- requisiti di età e di contribuzione maturati dal 2012: il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti più un mese di ulteriore posticipo come sotto indicato (legge 111/2011):
- 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012;
- 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013;
- 3 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2014.
Alle pensioni di anzianità liquidate prima della maturazione di 40 anni di contributi vengono applicate le seguenti riduzioni:
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Come si calcola?
- per gli anni fino al 31 dicembre 2006, si usa il metodo retributivo;
- per gli anni dal 2007 con il metodo contributivo.
Supplemento e Indicizzazione
I pensionati che continuano ad esercitare la professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale (oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso).
Dal 1 gennaio 2013 anche le rivalutazioni subiscono modifiche, in particolare per le pensioni superiori ai 1.500 euro lordi mensili è previsto il blocco della rivalutazione nel biennio 2013- 2014, mentre per quelle superiori ai 35.000 euro lordi annui il blocco proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019.
I redditi di cui tener conto, ai fini della media per il calcolo delle pensioni retributive, non verranno più rivalutati al 100%, ma solo al 75% con il rispetto del pro rata.
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