Pace fiscale, scadenza e modalità di correzione degli errori: il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

Isabella Policarpio

18/03/2019

18/03/2019 - 11:29

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L’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 15 marzo ha reso note le scadenze e le modalità per la correzione di errori ed omissioni, in ottemperanza alla Pace fiscale 2019.

Pace fiscale, scadenza e modalità di correzione degli errori: il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

In data 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’atteso comunicato inerente la scadenza e le modalità da rispettare per regolarizzare gli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento, in attuazione delle disposizioni sulla Pace fiscale 2019.

Infatti, con all’introduzione della “definizione agevolata” (Dl n. 119/2018), il contribuente può correggere le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi ed adempimenti formali, a seguito della ricezione dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La correzione riguarda solo le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da altro soggetto tenuto agli adempimenti fiscali. Il versamento può essere effettuato in due rate - la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 - oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Pace fiscale: quando e come correggere gli errori

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente comunicato le modalità e le scadenze per la rimozione delle irregolarità contributive, andando a specificare quanto già enunciato nel comunicato del 12 marzo 2019 sulle modalità di correzione degli errori nella dichiarazione dei redditi.

Dunque, per regolare la propria posizione, il contribuente che ha commesso errori, omissioni o infrazioni è tenuto al versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta indicato nel modello F24. Diversamente, se la violazione non si riferisce ad un determinato periodo di imposta, si dovrà fare riferimento all’anno solare in cui le irregolarità sono state commesse.

Il contribuente può provvedere al versamento in due modi:

  • in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020;
  • in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019.

L’Agenzia delle Entrate con una separata risoluzione istituisce il codice-tributo per il versamento delle somme dovute da riportare nel modello F24, dove sono indicate le istruzioni di compilazione.

Come specificato nel comma 3 dell’articolo 9 del decreto, quindi, la correzione degli errori va effettuata entro e non oltre il 2 marzo 2020. Se il contribuente non ha effettuato la rimozione delle irregolarità per tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto della regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la correzione produce comunque i suoi effetti se avviene entro un termine stabilito dall’Agenzia delle Entrate (che non può mai essere inferiore a 30 giorni). La mancata rimozione degli errori formali non pregiudica la regolarizzazione delle altre violazioni rimosse correttamente.

L’Agenzia aggiunge anche che la mancata correzione non dà mai diritto alla restituzione di quanto versato. Inoltre il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Pace fiscale e correzione errori formali: ecco la proroga dei termini nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 del decreto ed in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono prorogati di due anni.

Correzione errori formali: le motivazioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

La regolarizzazione della posizione contributiva riguarda violazioni che non investono la determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo ma che possono comunque arrecare un pregiudizio all’azione di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. In pratica si tratta di irregolarità che non rientrano nella categoria degli “errori meramente formali” i quali non sono punibili, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Quindi non rientrano nell’ambito della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni riguardanti i redditi, l’Irap, l’Iva, poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile. Allo stesso modo non vi rientra neanche la violazione punita con la sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell’ammontare dei comportamenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente è libero di scegliere quali e quanti periodi di imposta regolarizzare. La correzione di violazioni formali che non si riferiscono ad un particolare periodo di imposta (ad esempio la comunicazione di dati) deve essere riferita all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Agenzia delle Entrate, pdf/provvedimento 15/03/2019
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