Omessa Iva: quando si può parlare di impossibilità incolpevole? Ecco cosa dice la Cassazione

Valentina Brazioli

03/02/2014

04/02/2014 - 03:56

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Omessa Iva, in quali casi si può parlare di impossibilità incolpevole all’adempimento? Una recente sentenza della Cassazione fissa alcuni paletti rigidi, ma che lasciano intravedere qualche spiraglio di luce. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Omessa Iva: quando si può parlare di impossibilità incolpevole? Ecco cosa dice la Cassazione

Di omessa Iva abbiamo parlato recentemente, proprio per descrivere le sanzioni penali e amministrative che si rischiano nel non portare a termine l’adempimento. Precisazioni importanti, soprattutto in un contesto di crisi nel quale alcuni orientamenti giurisprudenziali rischiavano di creare confusione in chi, comunque, è tenuto a far fronte a tutti i versamenti Iva.

Mancato versamento delle tasse e crisi economica: cosa dice la Cassazione?

Non si possono, tuttavia, ignorare le grida di aiuto provenienti da una classe imprenditoriale sempre più in difficoltà nell’adempiere con regolarità e completezza alla gimkana fiscale che il nostro Paese impone loro. Per questo è opportuno leggere con attenzione una recentissima pronuncia della Cassazione sul tema dell’omissione Iva causata dalla crisi economica: la sentenza n. 2614/14 depositata lo scorso 21 gennaio.

Quando si può escludere il dolo nei reati di omesso versamento dell’Iva?

Innanzitutto è bene sottolineare che la pronuncia della quale parliamo ha, di fatto, rigettato il ricorso presentato dal contribuente in crisi che non aveva pagato l’Iva. Ma se il suo tentativo di escludere il dolo – attribuendo l’impossibilità di adempiere all’obbligo tributario non per una volontaria scelta, bensì per una sopravvenuta mancanza di liquidità – non è andato a buon fine, nella sentenza ci sono comunque importanti segnali di apertura.

L’impossibilità incolpevole deve essere dimostrabile con dati concreti

Pur non giudicando fondato il ricorso dell’imputato, infatti, la Corte non ha escluso del tutto l’efficacia delle situazioni di crisi economico-finanziaria, ritenendo, però, che i motivi addotti nel caso specifico fossero troppo generici. Un pronunciamento importante, quindi, che lascia intravedere la possibilità di assoluzione per l’imputato che sia sì colpevole di non aver versato l’Iva, ma a causa di specifiche e concrete circostanze impossibilitanti, tutte puntualmente provate. Insomma, il principio affermato con questa sentenza della Cassazione richiede che si provi la sussistenza di una reale impossibilità incolpevole di rispettare il precetto penale.

Il reato di omessa Iva

Si aprono, quindi, scenari più favorevoli ai contribuenti (rispetto ad alcune pronunce del passato, tutte volte a sottolineare il dovere di accantonamento), che d’ora in poi potrebbero vedersi riconosciuta un’attenuante/esimente del reato in esame. Ricordiamo, infatti, che il reato di omessa Iva si concretizza quando non si adempie al versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, per un importo superiore ai 50 mila euro, attraverso una violazione che si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.

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