La Naspi si può ricevere anche in caso di dimissioni e risoluzione consensuali, ma solo in alcuni casi. In aggiunta ecco come calcolare le settimane di contribuzione richieste e i giorni di lavoro effettivi. I chiarimenti dell’INPS
La circolare n.94 pubblicata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale lo scorso 12 maggio fornisce i chiarimenti necessari sull’applicazione della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego entrata in vigore il 1°maggio 2015.
La nuova normativa, contenuta nel decreto legislativo n.22 del 4 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo, è valida per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1°maggio, i precedenti continueranno invece a essere regolati dai meccanismi dell’Aspi.
NASpI 2015: Beneficiari
Potranno beneficiare della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa precedentemente dotati di un rapporto di lavoro in forma subordinata. A queste categorie si aggiunge anche il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece esclusi dal meccanismo i dipendenti con contratto tempo indeterminato delle Pubblica Amministrazione, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, poiché destinatari di apposite misure.
NASpI 2015: requisiti e dimissioni
La Naspi verrà erogata ai lavoratori che, al momento di presentazione della domanda, presentino i presenti requisiti in forma congiunta:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Stato di disoccupazione
NASpI 2015: dimissioni e risoluzione consensuale
La circolare del 12 maggio pubblicata dall’INPS approfondisce i punti sopra elencati, chiarendo che, per quanto riguarda il primo punto, vale a dire lo stato di disoccupazione, esso deve essere involontario.
Rimangono dunque esclusi dall’ambito di applicazione della NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato in seguito di dimissioni e con risoluzione consensuale.
Ci sono però alcune eccezioni: nel caso in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione in seguito alla presentazione di dimissioni, potrà ricevere la NASpI se esse siano state presentate durante il periodo di maternità (in questo caso la tempistica decorre da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio), per giusta causa o motivate in uno dei seguenti modi:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il lavoratore potrà usufruire della Naspi quando essa sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
NASpI 2015: contributi figurativi
L’INPS chiarisce che per concorrere al raggiungimento delle 13 settimane di contributi richiesti per usufruire della Naspi, possono essere conteggiate tutte le settimane retribuite a patto che la retribuzione non sia inferiore ai minimali settimanali.
La contribuzione utile si riferisce anche a quella dovuta ma non versata.Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. :
Non sono invece considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva:
- i periodi lavorati all’Estero in Stati che non hanno accordi bilaterali con l’Italia
- periodi coperti da contribuzione figurativa quali malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore, assenze per permessi e congedi
L’Istituto chiarisce inoltre che per giornate di lavoro effettivo si intende quelle di effettiva presenza sul lavoro indipendentemente dalla loro durata oraria indicate nel flusso mensile UNIEMENS. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.