Naspi 2015, a chi spetta? Una domanda ancora molto frequente, nonostante a nuova assicurazione sociale per l’impiego sia uno dei cavalli di battaglia più evocati da Matteo Renzi dall’inizio della sua esperienza di governo. Eppure, alcuni aspetti da chiarire sui possibili destinatari di questo rinnovato ammortizzatore sociale ci sono ancora, e a dare qualche indicazione ci ha pensato il Ministero del Lavoro attraverso un apposito interpello sull’argomento.
Naspi 2015, a chi spetta e a chi no? Un dubbio più che mai lecito, visto che siamo sempre più prossimi al debutto della rinnovata assicurazione sociale per l’impiego, che sicuramente presenta significative differenze rispetto a quanto sancito dal suo originario ideatore, l’ex ministro Elsa Fornero. Ma se è normale non avere del tutto le idee chiare, altrettanto opportuno è l’intervento da parte del Ministero del Lavoro, che con uno specifico interpello dedicato all’argomento ha provato a spazzare via i primi dubbi su un tema che riguarda i tanti, troppi, disoccupati nel nostro Paese.
I dubbi della Cisl
A chiedere ufficiali chiarimenti su due questioni in particolare è stata la Cisl, desiderosa di sapere se la Naspi, così com’è stata pensata, fosse erogabile anche per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari o per i dipendenti licenziati che hanno accettato un’offerta economica da parte del datore attraverso la cosiddetta “conciliazione agevolata”.
I chiarimenti del Ministero
Innanzitutto, il dicastero ha tenuto a precisare come il nuovo ammortizzatore sociale sia stato pensato per coloro che perdono involontariamente l’impiego e che presentino una serie di requisiti. Ciò premesso, il ministero ha riconosciuto come stato di disoccupazione involontaria anche quella causata da licenziamento disciplinare, e non ha escluso dalla Naspi nemmeno i beneficiari della conciliazione agevolata. Quest’ultima, infatti, non costituisce reddito imponibile, non risulta assoggettata a contribuzione previdenziale e la sua accettazione comporta l’ufficiale cessazione del rapporto di lavoro, nonché la rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione del licenziamento. Accettare quest’offerta, quindi, non cambia nulla dal punto di vista del licenziamento stesso, che deve essere inteso come disoccupazione involontaria.
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