Modello 770: dal Mef NO alla proroga. Ecco sanzioni tributarie e penali per chi non rispetta la scadenza del 31 luglio

Marta Panicucci

22/07/2014

Arriva il primo no alla richiesta di proroga per la presentazione del modello 770. Ecco quali sono le sanzioni tributarie e penali per chi non rispetta la scadenza

Modello 770: dal Mef NO alla proroga. Ecco sanzioni tributarie e penali per chi non rispetta la scadenza del 31 luglio

Arriva il primo NO alla richiesta di commercialisti e consulenti del lavoro di prorogare a settembre la scadenza per la presentazione del modello 770. Secondo il dipartimento Finanze del ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate "non ci sono i presupposti per una proroga della scadenza relativa alla presentazione del modello 770" ha comunicato questa mattina il sottosegretario Zanetti.

Per il momento quindi resta valida la scadenza del 31 luglio per la presentazione del modello 770, (scarica il modello semplificato e ordinario in formato PDF con le istruzioni per la compilazione)

Ma quali sono le sanzioni tributarie e penali per chi non rispetta la scadenza? Vediamole.

Sanzioni tributarie
Le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi sono principalmente fissate dal Decreto legislativo 471/97.

Ecco le disposizioni del Dls 471/97:

  • In caso di tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del 31 luglio: sanzione da 258 a 2.065 euro oltre al 30 % dell’ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate in ritardo;
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione o tardiva presentazione oltre i 90 giorni dalla scadenza: si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258 euro;
  • In caso di dichiarazione infedele ovvero di somme e valori dichiarati in misura inferiore a quella accertata: si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell’importo delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro;
  • In caso di somme e valori non dichiarati per i quali è stata versata la ritenuta: si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro a cui si aggiungono 51 euro per ogni percipiente non indicato;
  • In caso di omesso, carente o ritardato versamento delle ritenute si applica come sanzione il 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Tale sanzione del 30 per cento è ridotta:
    - se le somme sono state pagate entro quindici giorni dal termine per il versamento,
    ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. Vale a dire che la sanzione sarà pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo;
    - ad un terzo nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica;
    - ai due terzi nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale;
  • In caso di mancanza o incompletezza dei dati indicati o da indicare in dichiarazione: sanzione da 516 a 4.131 euro;
  • In caso di dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato: si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro;
  • In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione di ritenute alla fonte: si applica il 20% dell’ammontare non trattenuto salva l’applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento.
  • Nel caso in cui i documenti utilizzati non contengano gli elementi identificativi del soggetto che esegue il versamento e dell’imputazione della somma versata: si applica una sanzione da 103 a 516 euro.

Ravvedimento operoso
Alcune omissioni o ritardi appena elencati possono essere regolarizzate grazie al ravvedimento operoso. Le violazioni tributarie per la mancata presentazione del modello 770 entro il 31 luglio possono essere sanate mediante ravvedimento operoso, a patto che non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza.

Si considera tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello. Entro il prossimo 30 ottobre il contribuente potrà sanare la violazione mediante ravvedimento operoso pagando una sanzione di 25,8 euro ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi qualora non regolarizzate.

Sanzioni penali
I reati tributari sono disciplinati dal decreto legislativo numero 74 del 10/3/2000 che fissa la sanzione penale da applicare in caso di omesso versamento di ritenute certificate:

  • e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine della presentazione della dichiarazione modello 770 ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta. (articolo 10bis)

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