Modello 730/2015 precompilato: visto di conformità, responsabilità e polizze assicurative per i professionisti. Un caos senza soluzione?

Vittoria Patanè

17 Marzo 2015 - 09:30

La responsabilità nell’apporre il visto di conformità sul modello 730 precompilato diventa sempre più alta. Ecco cosa rischiano commercialisti, Caf e consulenti del lavoro e quali sono le nuove regole sulle polizze assicurative

Modello 730/2015 precompilato: visto di conformità, responsabilità e polizze assicurative per i professionisti. Un caos senza soluzione?

L’esordio del 730 precompilato e i cambiamenti relativi alle responsabilità dei professionisti in caso di visto infedele rischiano di creare polemiche, ma anche problemi pratici già prima del 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le dichiarazioni precompilate.

Come abbiamo specificato all’interno di un altro articolo, i professionisti abilitati dovranno dotarsi di onerose polizze assicurative per proteggersi dai rischi. A questo punto però si fronteggiano due problemi: da un lato il rebus sulle coperture, dall’altro la necessità di non pagare premi sproporzionati.

Modello 730 precompilato e polizze assicurative: soggetti interessati
A doversi dotare di polizze assicurative sono i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità sul modello 730. Parliamo dunque in primis di commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

L’articolo 6, comma 1, e all’articolo 22, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, prevede infatti l’obbligo per questi soggetti di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, il cui importo massimo deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.

Le leggi attuali stabiliscono:
· l’aumento a tre milioni di euro della soglia del massimale (il limite precedente era 2 miliardi di lire)
- nel caso di visto infedele apposto su un modello 730 i professionisti dovranno erogare una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che in precedenza sarebbero stati richiesti al contribuente, se l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso.

A questo punto i professionisti abilitati sono obbligati ad adeguare il massimale della polizza assicurativa e a integrarla con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio riguardante l’apposizione del visto infedele.

La polizza servirà dunque a coprire gli eventuali danni subiti dal contribuente o dallo Stato e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Coloro che possiedono già una copertura assicurativa possono continuare ad usarla inserendo nel contratto i campi relativi al massimale dedicato all’assistenza fiscale.

Una volta fatto, il soggetto interessato dovrà anche trasmettere alla Direzione regionale competente copia del rinnovo della polizza o l’attestato di quietanza di pagamento.

Modello 730 precompilato: responsabilità e sanzioni
In base alla nuova normativa i professionisti abilitati sono ritenuti responsabili per gli eventuali errori commessi in sede di apposizione del visto di conformità. In caso di visto infedele saranno dunque obbligati a versare l’imposta, gli interessi e la sanzione, nell a misura del 30%. In altre parole, la responsabilità si sposta dal contribuente ai caf, ai commercialisti, ai consulenti del lavoro.

La suddetta responsabilità però scatta solo in caso di visto infedele. Non viene prevista invece nel caso in cui l’errore sia dovuto a un comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

Nel caso in cui si verifichino violazioni reiterate o gravi, l’Amministrazione tributaria potrà anche decidere di sospendere la facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. In aggiunta, se verranno commesse violazioni successive al periodo di sospensione, la facoltà potrà essere inibita del tutto.

Si prevede infine la sospensione da tre a dodici mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata al Caf, nel caso di:
- violazioni ripetute
- violazioni gravi,
- dati falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza.

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