Modello 730/2015 e Bonus 80 euro: come calcolare la presenza dei requisiti e ricevere il beneficio in sede di liquidazione

Simone Casavecchia

16 Febbraio 2015 - 15:13

Per i lavoratori che non hanno ottenuto il bonus 80 euro in busta paga è di fondamentale importanza sapere come calcolare la presenza dei requisiti nel Modello 730/2015 per ricevere il beneficio in sede di liquidazione.

Modello 730/2015 e Bonus 80 euro: come calcolare la presenza dei requisiti e ricevere il beneficio in sede di liquidazione

In seguito all’introduzione del Bonus 80 euro sono state riviste molte delle dichiarazioni fiscali da approntare quest’anno in relazione ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2014. Dallo scorso Maggio, infatti, fino al Dicembre 2014, i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 26000 euro hanno goduto del Bonus IRPEF, il beneficio fiscale che assegna gli 80 euro mensili.

Oltre agli specifici campi presenti nella Certificazione Unica e alle specifiche novità previste nel Modello 730/2015 per il Bonus 80 euro è opportuno considerare quali sono i calcoli da effettuare per verificare la effettiva spettanza del beneficio e ricevere il bonus in sede di liquidazione del Modello 730. Molti lavoratori, infatti, pur avendo in linea di principio diritto al bonus non lo hanno ricevuto in busta paga e, per ottenerlo, dovranno verificare se ne hanno effettivamente diritto, per poi vedersi riconosciuto il bonus.

Casi di applicazione
Occorre innanzi tutto comprendere quali sono i casi in cui il bonus 80 euro viene assegnato in sede di liquidazione del modello 730 e non in busta paga. Questa eventualità può configurarsi quando:
il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta;
il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014;

Bonus 80 euro
Il bonus 80 euro spetta a chi percepisce un reddito da lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilabili al lavoro dipendente. Rimangono esclusi dal beneficio i contribuenti che percepiscono redditi per attività intramoenia, i contribuenti il cui reddito è costituito da indennità e gettoni per cariche pubbliche, i contribuenti che percepiscono prestazioni di previdenza complementare e quelli che percepiscono assegni periodici dal coniuge.

Per verificare l’effettiva spettanza del bonus 80 euro occorre considerare anche altre due condizioni:

  • l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti: ciò significa che vengono automaticamente esclusi dalla possibilità di ottenere il bonus i lavoratori che conseguono un reddito inferiore agli 8145 euro annui, per i quali le detrazioni da lavoro annullano l’IRPEF lorda;
  • il reddito complessivo non dovrà essere superiore a 26.000 euro.

Possono, invece, ottenere il bonus 80 euro quei contribuenti la cui IRPEF lorda viene ridotta per effetto di altre tipologie di detrazione come, ad esempio, le detrazioni per il familiari a carico.

Casi specifici di spettanza del Bonus
In base ai chiarimenti forniti dalla Circolare 8/E del 2014 è opportuno ricordare anche che il bonus 80 euro spetta anche nel caso in cui l’IRPEF lorda viene azzerata dalle detrazioni che spettano per i familiari a carico e che il reddito complessivo è quello calcolato al netto (ovvero senza considerare) il reddito prodotto dall’unità immobiliare (e dalle pertinenze) adibita ad abitazione principale.

Modalità di calcolo del Bonus
Il Bonus effettivamente spettante viene calcolato con le seguenti modalità:
nel caso in cui il reddito complessivo è inferiore ai 24000 euro annui a 640 euro mensili;

  • nel caso in cui il reddito annuo sia compreso tra i 24000 e i 26000 euro occorre approntare il seguente calcolo per capire la tipologia di bonus effettivante spettante su base mensile:
  • 640 x [(26.000 - reddito complessivo)/2.000]
  • In ogni caso l’importo spettante va commisurato al periodo di lavoro del dipendente durante il 2014.

Certificazione Unica 2015
Per quanto riguarda gli specifici adempimenti del sostituto d’imposta è opportuno ricordare che quest’ultimo è tenuto a:

  • indicare il bonus nella sezione della Certificazione Unica 2015, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. In tale sezione sono previsti, nello specifico i punti 119, 120 e 121, da compilare nel modo seguente:
    • per il punto 119 si utilizza:
      • codice 1, se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato in tutto o in parte;
      • codice 2, se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF o ha riconosciuto il bonus 80 euro ma non lo ha erogato neanche in parte;
    • nel punto 120 si indica l’importo del bonus 80 euro che il datore di lavoro ha effettivamente erogato al dipendente;
    • nel punto 121 si indica l’importo del bonus 80 euro che il lavoratore ha riconosciuto al dipendente pur non avendoglielo erogato;
  • Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il datore di lavoro che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti di lavoro.
  • Il datore di lavoro è tenuto anche a indicare nella Certificazione Unica gli importi non versati per effetto delle nuove disposizioni nel modello 770;

Modello 730/2015
I dati relativi al bonus 80 euro vanno indicati nella Sezione V del Quadro C (redditi da lavoro dipendente e pensione), nel rigo C14, appositamente previsto per i dati per il calcolo del “bonus IRPEF”. Tale rigo va compilato nel modo seguente:

  • nella colonna 1, va riportato il codice indicato nel punto 119 della Certificazione Unica;
  • nella colonna 2 va riportatore l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 120 della Certificazione Unica.

Il sostituto d’imposta deve ricalcolare il credito effettivamente spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, dalle differenti dichiarazioni descritte sopra agli eventuali periodi di cessazione del rapporto di lavoro.

  • Il bonus effettivamente spettante va indicato nel rigo 66 del Modello 730-3 ossia nel prospetto di liquidazione che il professionista abilitato rilascia al contribuente dopo aver calcolato l’importo dovuto per le imposte.
  • Sempre nel Modello 730-3, rigo 67, il professionista abilitato indica l’importo del bonus 80 euro spettante nel caso in cui il datore di lavoro non abbia erogato il bonus stesso o nei casi in cui il datore di lavoro non ricopra la qualifica di sostituto d’imposta o il rapporto di lavoro si sia concluso prima del mese di maggio 2014.
  • Il rigo 68 del Modello 730-3, infine, si utilizza nel caso in cui dal calcolo dei redditi emerga che il contribuente non abbia diritto effettivo al bonus 80 euro perché il suo reddito eccede i 26000 euro annui. In questo si indica in questo rigo l’ammontare del bonus 80 euro riconosciuto dal datore di lavoro e che quest’ultimo deve recuperare in sede di dichiarazione.

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