Saldo Iva 2014: modalità di versamento, rateazione e sanzioni

Federico Migliorini

21 Febbraio 2015 - 13:20

Quali sono le modalità attraverso le quali è possibile effettuare il versamento del saldo Iva derivante dalla dichiarazione? Quali sono le sanzioni cui si potrebbe incorrere in caso di mancato versamento?

Saldo Iva 2014: modalità di versamento, rateazione e sanzioni

Ogni anno con nel mese di febbraio riprendono gli adempimenti in vista delle prossime scadenze Iva, che riguarderanno l’anno 2014.

Il prossimo 02 marzo sarà in scadenza l’ultima Comunicazione Iva, che dal 2016 sarà ufficialmente soppressa, visto che il termine per presentare la Dichiarazione Iva è stato anticipato al mese di febbraio.

In ogni caso, una volta determinato il saldo Iva da versare relativamente all’anno oggetto di comunicazione o dichiarazione è necessario verificare quali siano le modalità per effettuare il versamento e le possibilità di rateazione offerte.

Il versamento del saldo Iva
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi i 10 €. E’ bene ricordare che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in un’unica soluzione oppure rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, ed in ogni caso l’ultima scadenza non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateazione pari allo 0,33% mensile.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese (o frazione) successivo a al 16 marzo.

Le sanzioni in caso di mancato versamento
Le violazioni della normativa Iva possono comportare l’applicazione di sanzioni sia di tipo amministrativo che penale.

Le sanzioni amministrative si applicano in tutti i casi di mancato o insufficiente versamento dell’Iva e sono pari al 30% dell’importo non versato. Naturalmente se l’omesso versamento viene sanato direttamente dal contribuente, prima della notifica di un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile usufruire della riduzione delle sanzioni offerte dal ravvedimento operoso.

Le sanzioni penali, invece, si applicano in casi in cui il mancato versamento supera una soglia che assume rilievo penalmente. Infatti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempre che l’ammontare superi l’importo di 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Argomenti

# IVA

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it