Home > Altro > Archivio > Comunicazione dati IVA, scadenza 2 marzo: esonero, modalità di (…)
Comunicazione dati IVA, scadenza 2 marzo: esonero, modalità di presentazione, sanzioni. Tutte le istruzioni
martedì 17 febbraio 2015, di
Ogni anno, entro il 28 febbraio, i soggetti in possesso di Partita Iva devono effettuare la comunicazione dati IVA. Nel 2015, il 28 febbraio cade di sabato, dunque la scadenza slitta al lunedì successivo, il 2 marzo 2015.
Comunicazione dati IVA: esonero
Non tutte le partite IVA dovranno presentare la comunicazione dati entro il termine sopra indicato. Chi infatti presenta a febbraio la dichiarazione IVA autonoma, può considerarsi esonerato dall’obbligo di comunicazione.
Ricordiamo che sono tenuti a effettuare la comunicazione dati IVA tutti i titolari di partita Iva ad eccezione:
– I contribuenti che nel 2014:hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
– i contribuenti che nel 2014 hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del modello IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Sono tenuti alla comunicazione invece i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA deve essere versata dall’acquirente.
– I produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 7.000 Euro, soggetti al regime di esonero in base all’ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
– gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
– le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
– i soggetti passivi UE che nel 2014 hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’IVA;
– i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) e risultano dunque esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Infine non sono tenuti a presentare la comunicazione dati IVA:
– i comuni;
– i consorzi tra enti locali;
– le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
– le comunità montane;
– le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
– gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
– i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
– le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro nonostante siano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
– contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi
– come già chiarito in precedenza, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Comunicazione dati IVA: modalità di presentazione
La Comunicazione dati Iva deve essere presentata per via telematica, direttamente o tramite intermediario autorizzato. La scadenza prevista per l’anno in corso, è il 2 marzo 2015. Se la comunicazione viene inviata entro il termine stabilito, ma viene scartata dal sistema telematico, essa verrà considerata comunque tempestiva se il soggetto provvederà a ritrasmetterla entro 5 giorni lavorativi successivi.
Nel caso in cui la presentazione venga effettuata per mezzo di un intermediario abilitato, quest’ultimo è tenuto a rilasciare al soggetto dichiarante l’impegno a presentare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nel documento,
precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta.
L’impegno deve essere essere inserito, insieme alla sottoscrizione e al codice fiscale, all’interno del riquadro "Impegno alla presentazione telematica".
Il suddetto intermediario deve inoltre, entro 30 giorni dal termine stabilito per la presentazione, rilasciare al soggetto dichiarante la versione originale del modello di comunicazione dati IVA, insieme alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Infine l’intermediario è tenuto a conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Comunicazione dati IVA: sanzioni
Se la Comunicazione non risulta trasmessa o se i dati IVA contenuti al suo interno risultano incompleti o inesatti, il soggetto titolare di Partita Iva viene "punito" con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro, così come previsto dall’art.11 del D.lgs. n. 471/97.
Ricordiamo inoltre che la Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa, dunque non esiste la possibilità di rettifica o integrazione. I dati definitivi dovranno essere esposti all’interno della dichiarazione annuale IVA (scadenza 2 marzo o 30 settembre 2015).
Comunicazione dati IVA: abrogazione
Sottolineiamo infine che il 2015 sarà l’ultimo anno in cui la Comunicazione dati IVA dovrà essere presentata. La Legge di Stabilità 2015 ha infatti stabilito l’abrogazione a partire dal 2016, introducendo l’obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.