Dichiarazione IVA autonoma 2015: i vantaggi se si presenta entro il 28 febbraio

Vittoria Patanè

20/02/2015

I contribuenti hanno la possibilità di scegliere di presentare la Dichiarazione IVA autonoma o la dichiarazione IVA unificata. Nel primo caso, si trasmette entro il 28 febbraio e ci sono due, grandi, vantaggi. Ecco quali sono

Dichiarazione IVA autonoma 2015: i vantaggi se si presenta entro il 28 febbraio

Mancano pochi giorni al termine per la Dichiarazione IVA 2015. I soggetti che esercitano un’attività di impresa, artistica o professionale hanno a disposizione due opzioni: scegliere la dichiarazione IVA unificata e consegnare entro il 30 settembre, oppure optare per la dichiarazione IVA autonoma e presentare la documentazione entro il 28 febbraio.

La seconda possibilità offre ai contribuenti alcuni vantaggi che vale la pena tenere in considerazione. I benefici per chi presenta entro i prossimi giorni riguardano sia l’esenzione dalla comunicazione dei dati IVA sia la compensazione del credito IVA, ma solo per determinati importi.

Vediamo dunque quali sono i vantaggi se si sceglie la Dichiarazione IVA autonoma.

Dichiarazione IVA autonoma e credito IVA
Nel caso in cui il soggetto deve compensare un credito IVA pari o inferiore a 5.000 euro, anticipare la presentazione a marzo non comporta alcun vantaggio, sebbene sia un opzione a disposizione del soggetto. Anche trasmettendo entro il 28 febbraio infatti, il credito potrà essere compensato solo dal 1°gennaio del 2016 e entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Il discorso cambia, e di parecchio, nel caso in cui il credito IVA da compensare sia superiore ai 5.000 euro. In questo caso infatti, la compensazione potrà avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale.

Parlando in parole povere, coloro che sceglieranno di trasmettere il Modello Iva a febbraio, potranno compensare il loro credito Iva dal 16 marzo 2015.

Se l’importo del credito IVA è superiore a 15.000 euro, la dichiarazione IVA deve essere corredata da un visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, cioè occorre che la dichiarazione sia sottoscritta anche da un organo di controllo che attesti la veridicità dei dati.

Si sottolinea infine che, nel caso in cui il contribuente vanti un residuo di credito IVA 2013, risultante dal modello IVA 2014, egli potrà usufruirne nel 2015, inserendo all’interno del modello F24 il 2013 come anno di riferimento, fino a quando non confluirà nel modello Iva 2015.

Facendo un esempio pratico, nel caso in cui un soggetto abbia un credito IVA pari a 30.000 euro, il suddetto credito potrà essere compensato senza aspettare la presentazione della dichiarazione fino al raggiungimento dei 5.000€.

Superata la soglia dei 5.000 euro, le altre compensazioni verranno effettuate a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione. Nel caso in cui il meccanismo di compensazione riguardi importi superiori a 15.’000 euro, sarà necessario anche il visto di conformità

Dichiarazione Iva e comunicazione dati IVA
Se il contribuente decide di presentare la dichiarazione IVA autonoma entro il 28 febbraio 2015, non dovrà presentare la comunicazione dati IVA. In questo caso infatti, scatta l’esonero.

Bisogna tenere in considerazione anche che il 28 febbraio cade di sabato, quindi la scadenza della comunicazione dati IVA (e della dichiarazione IVA) slitta al 2 marzo 2015.

Se però il contribuente trasmette la dichiarazione il 2 marzo, la compensazione del Credito IVA potrà essere effettuata solo a partire dal 16 aprile 2015 e non dal 16 marzo poiché appunto la regola stabilisce che essa avvenga il 16 del mese successivo.

Dichiarazione IVA e saldo IVA
Sottolineiamo che la dichiarazione IVA autonoma non consente di versare l’IVA in base alle scadenze del Modello Unico. Ciò comporta che il saldo annuale dovrà comunque essere versato entro il 16 marzo. Si potrà scegliere se pagare in un’unica tranche o a rate e bisognerà applicare la maggiorazione dello 0,33% al mese sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
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Nel caso in cui invece si opti per la dichiarazione unificata con scadenza 30 settembre 2015 è possibile prorogare il pagamento al termine stabilito per il saldo del Modello Unico 2015.

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