Mediazione e contratto di agenzia: quali le differenze

Manuela Margilio

15/12/2014

25/10/2017 - 14:15

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La circolazione dei beni sul mercato è spesso provocata dall’intervento di soggetti che svolgono la funzione di promuovere la distribuzione dei prodotti, mettendo in contatto chi offre e chi domanda beni.

Mediazione e contratto di agenzia: quali le differenze

Per promuovere gli affari le imprese di produzione e di rivendita si avvalgono molto spesso di intermediari esterni all’organizzazione dell’impresa che agiscono essi stessi come imprenditori ausiliari dell’impresa i cui affari vengono promossi.

Tra queste figure rientrano i mediatori in affari e quelli che secondo il linguaggio corrente sono gli agenti di commercio.

Il mediatore
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Verrà retribuito mediante corresponsione di provvigione da ciascuna delle parti che ha beneficiato del servizio, solo se l’affare è concluso (come accade per l’agente immobiliare). In caso di mancata conclusione dell’affare gli spetta solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
Caratteristica essenziale della figura del mediatore è quella dell’imparzialità e indipendenza rispetto ad entrambe le parti, ossia anche rispetto a quella di esse che gli ha conferito l’incarico.
Saranno sempre le parti interessate a concludere l’affare promosso dal mediatore.

Responsabilità del mediatore
Il mediatore risponde di eventuali danni nei confronti delle parti a favore delle quale promuove l’affare se non comunicare le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare.

Agente di commercio
Dal mediatore l’agente di commercio differisce per la mancanza di posizione di indipendenza e di imparzialità; in secondo luogo per il carattere stabile del suo incarico, a differenza del carattere occasionale dell’incarico assunto dal mediatore.
L’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un determinato proponente, la conclusione di contratti in una zona determinata. Egli presta il proprio servizio a fronte di un rapporto di collaborazione che deve invece mancare nel mediatore.

Il contratto stipulato dall’agente può avere una scadenza o essere a tempo indeterminato. Esso prevede un diritto di esclusiva di entrambe le parti: il proponente non può servirsi di diversi agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L’agente, d’altro canto, non può trattare per diversi imprenditori nella stessa zona e ramo dattività.
Sarà il proponente a concludere direttamente i contratti, salvo che all’agente non sia stato conferito il potere di rappresentanza. Come il mediatore anche l’agente nel caso in cui l’affare sia stato procurato riceve la provvigione solo se l’affare ha avuto regolare esecuzione. All’agente non spetta alcun rimborso spese. Ha tuttavia diritto alla provvigiorne se l’imprenditore conclude direttamente affari nella zona a lui assegnata.

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