Mantenimento figli, se il padre non paga spetta al datore di lavoro

Isabella Policarpio

11 Novembre 2019 - 10:01

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Quando il genitore obbligato non versa l’assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge, il datore di lavoro può trattenere la somma direttamente dalla busta paga. Vediamo quando e come.

Mantenimento figli, se il padre non paga spetta al datore di lavoro

Se l’ex coniuge rifiuta di versare il mantenimento dopo la separazione o il divorzio, può farlo il datore di lavoro al posto suo. Potrebbe sembrare strano, ma invece si tratta della decisione del Tribunale di Roma.

I giudici hanno stabilito che se il coniuge è tenuto a versare l’assegno di mantenimento e non adempie di sua sponte, il datore di lavoro potrà trattenere la somma direttamente dalla busta paga e versarla all’ex coniuge beneficiario o ai figli.

Si tratta una decisione di grande importanza in quanto offre una tutela maggiore nei casi, purtroppo molto frequenti, di continui inadempimenti e ritardi nel versamento dell’assegno. Grazie all’intervento del datore di lavoro infatti, all’ex coniuge beneficiario del mantenimento o ai figli è assicurato il versamento della somma esatta stabilita dal giudice e la puntualità mese per mese.

Assegno di mantenimento, paga il datore di lavoro

Uno degli argomenti di maggiore tensione dopo il divorzio o la separazione coniugale riguarda l’assegno di mantenimento. La giurisprudenza torna spesso sull’argomento, sia sulla determinazione dell’esatto ammontare della somma, sia per stabilire come intervenire in caso di rifiuto, ritardi e inadempimenti da parte del genitore/coniuge obbligato, che nella maggior parte dei casi è il marito/padre.

Tra le molte sentenze su questo argomento, questa volta parleremo della decisione numero 21335 del 2018 del Tribunale di Roma: qui il giudice di merito ha sancito che in caso di mancato versamento dell’assegno può entrare in gioco il datore di lavoro. In particolare il giudice può ordinare al datore di trattenere dalla busta paga del dipendente la somma stabilita in sede di divorzio o separazione e versarla direttamente al coniuge beneficiario. In questo modo è assicurata la puntualità dell’assegno e quindi l’esatto adempimento dell’obbligo di corrispondere le somme.

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Naturalmente affinché il giudice possa coinvolgere il datore di lavoro occorre che l’ex coniuge provi i continui ritardi o inadempimenti nel versare l’assegno di mantenimento per sé o per i figli. Sarà poi il giudice a valutare se nel caso di specie è più opportuno pignorare lo stipendio del genitore insolvente oppure obbligare il datore a trattenere la somma dalla busta paga.

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