Licenziamenti economici, disciplinari e discriminatori: tra ambiti di fondamentale importanza all’interno del Jobs Act. Ma cosa cambia, in concreto, con le nuove regole?
Licenziamenti economici, disciplinari e discriminatori: sono forse questi i tre termini chiave all’interno del Jobs Act. La riforma dell’articolo 18 per i neoassunti, infatti, è il vero nodo gordiano dell’intero provvedimento; tra dietrofront, ripensamenti dell’ultimo minuto e qualche ambiguità nel testo, ecco come cambiano le cose.
I licenziamenti economici
L’illegittimo licenziamento per motivi economici non è mai punibile con la reintegra, sia che si tratti di piccole che di grandi aziende. Tuttavia, è previsto un risarcimento a favore del lavoratore d’importo crescente a seconda dell’anzianità di servizio, che cambia a seconda della dimensione dell’azienda:
- Due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo 4 e massimo 24 mensilità per le aziende con più di 15 dipendenti;
- Due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo 2 e massimo 6 mensilità per le aziende fino a 15 dipendenti.
I licenziamenti disciplinari
L’illegittimo licenziamento disciplinare non è punibile con la reintegra se avviene in piccole aziende (fino a 15 dipendenti, 5 se agricole), ma viene risarcito attraverso gli stessi meccanismi previsti per i licenziamenti economici. Invece, nelle aziende con più di 15 dipendenti viene punito con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento (fino a 12 mensilità più contributi) in un unico caso: deve essere dimostrata “l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. Una definizione considerata da alcuni troppo aleatoria, che necessiterà delle immancabili sentenze giudiziali per comprenderne meglio l’effettiva portata.
I licenziamenti discriminatori
Fin da subito modificare l’applicazione dell’art. 18 ai licenziamenti discriminatori ha suscitato più di una polemica; di fatto, non molto è cambiato dopo il via libera al Jobs Act. Esattamente come ad oggi, infatti, le nuove regole prevedono per il lavoratore sia la reintegra sia un risarcimento (valutato in un minimo di cinque mensilità di paga). L’unica novità risiede, sostanzialmente, nella facoltà data al dipendente di scegliere l’incasso di un’indennità di 15 mensilità al posto della reintegra nel posto di lavoro. Scelta, comunque, da effettuare necessariamente entro 30 giorni dalla sentenza del giudice; in caso non opti per nessuno dei due meccanismi, il rapporto di lavoro si intende concluso.
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