Lavoro: indennità sostitutiva del preavviso spetta anche al datore di lavoro

Manuela Margilio

30 Settembre 2014 - 13:35

In caso di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, la mancanza del preavviso obbliga il dipendente a versare un’indennità sostitutiva.

Lavoro: indennità sostitutiva del preavviso spetta anche al datore di lavoro

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18522/2014 in caso di recesso dal contratto di lavoro, l’indennità sostitutiva spetta ad entrambe le parti qualora colui che recede non abbia dato un congruo preavviso, indipendentemente dalla prova effettiva del danno subito.

Cosa dice la legge
L’articolo 2118 del codice civile disciplina il recesso unilaterale nell’ambito del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, imponendo un preavviso nei termini e nei modi fissati dagli usi o secondo equità. Tale preavviso è posto a tutela di entrambe le parti, poiché nel periodo che precede la cessazione del rapporto lavorativo il lavoratore può cercare una nuova occupazione e il datore di lavoro un’altra persona da assumere.

Cosa dice la Cassazione
La decisione della corte di cassazione ha origine dal contenzioso insorto tra il datore di lavoro e il proprio dipendente per essersi quest’ultimo dimesso senza congruo preavviso. La Suprema Corte ritiene, accogliendo il ricorso del datore di lavoro, che a quest’ultimo spetti l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, anche in mancanza della prova concreta del danno per il recesso del lavoratore.
Il periodo di preavviso è volto a consentire al lavoratore di reperire un nuovo impiego e all’imprenditore di sostituire il dipendente con altro lavoratore. Quindi, il rapporto di lavoro non cessa con la comunicazione del licenziamento o delle dimissioni ma al termine del periodo di preavviso contrattualmente stabilito.
Ritiene la corte che il legislatore ha inteso porre rimedio mediante una valutazione ex ante e una liquidazione forfettaria, alle conseguenze che l’immediata cessazione del rapporto di lavoro determinerebbe per la parte che ha subito il recesso.

Sulla base di quanto dichiarato dalla legge, l’indennità è pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
L’aspetto rilevante sostenuto dalla corte è che la legge impone il versamento dell’indennità, quantificata forfettariamente dal codice civile, a prescindere dall’effettivo danno subìto dalla controparte, e quindi anche se un pregiudizio concreto non si è verificato.

L’indennità andrà dunque versata anche qualora il datore di lavoro licenzi senza preavviso il lavoratore che ha trovato subito un nuovo impiego.

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